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Sentenza — n. 17706/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17706/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17706/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Biagina Messina ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sua condanna in ordine a due rapine alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale) deducendo vizi di motivazione quanto al conclusivo trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17706/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Le doglianze riguardanti l'episodio del 09/03/2019 (che andrebbe secondo la ricorrente qualificato come tentativo), l'entità dell'aumento di pena operato per la continuazione ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., ed il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non sono consentite, perché dedotte per la prima volta nell'odierno ricorso, in difetto di un corrispondente motivo di appello, pur essendo già in precedenza in ipotesi deducibili.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina caso poco grave pena complementare principio del ne bis in idem azione civile errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MESSINA BIAGINA nata a CARMAGNOLA (TO) il 21/03/1995 avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE di APPELLO di TORINO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale DELIA CARDIA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del rico

RITENUTO IN FATTO

1. Biagina Messina ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sua condanna in ordine a due rapine alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale) deducendo vizi di motivazione quanto al conclusivo trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile.

1. Deve premettersi che l'errore materiale sull'entità della pena irrogata, evidenziato dall'appellante ed esistente nella motivazione della sentenza impugnata, è completamente privo di giuridica rilevanza, atteso che il dispositivo (e la inequivoca manifestazione di volontà presente a f.

4) evidenziano inequivocabilmente l'intervenuta conferma della pena irrogata dal Tribunale.

2. Le doglianze riguardanti l'episodio del 09/03/2019 (che andrebbe secondo la ricorrente qualificato come tentativo), l'entità dell'aumento di pena operato per la continuazione ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., ed il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non sono consentite, perché dedotte per la prima volta nell'odierno ricorso, in difetto di un corrispondente motivo di appello, pur essendo già in precedenza in ipotesi deducibili.

3. Il motivo riguardante l'entità della pena base non considera che la Corte di appello è partita dalla pena edittale detentiva minima, discostandosene in modo inapprezzabile quanto a quella pecuniaria.

4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, z tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2022 Il Consigli e estensore Il Presidente Sergio eltr