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Sentenza — n. 17704/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17704/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17704/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Matteo Gnaccarini ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sua condanna in ordine al reato di truffa aggravata alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale), deducendo violazione dell'art. 322-ter cod. pen. quanto alla mancata restituzione dell'assegno circolare di cui il Tribunale aveva disposto la confisca.

Regesto Legislator

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art. 322-ter cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17704/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali, non anche - in difetto di una apprezzabile negligenza - al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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restituzione dell'assistenza sociale confisca dei proventi di reato incasso dei contributi di mantenimento confisca dei beni restituzione dell'imposta restituzione dei conferimenti

Disposizioni normative citate

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art. 322-ter cod. pen
Matteo Gnaccarini ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sua condanna in ordine al reato di truffa aggravata alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale), deducendo violazione dell'art. 322-ter cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali, non anche - in difetto di una apprezzabile negligenza - al pagamento di una sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GNACCARINI MATTEO nato a VIMERCATE (MB) il 05/04/1991 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE di APPELLO di MILANO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale DELIA CARDIA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; e

RITENUTO IN FATTO

1. Matteo Gnaccarini ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sua condanna in ordine al reato di truffa aggravata alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale), deducendo violazione dell'art. 322-ter cod. pen. quanto alla mancata restituzione dell'assegno circolare di cui il Tribunale aveva disposto la confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, presentato contro una statuizione non definitiva, come tale non impugnabile, è inammissibile.

1. Il ricorrente aveva chiesto, nell'atto di appello, la restituzione dell'assegno circolare in sequestro (asseritamente non costituente prezzo o profitto del reato).

2. La Corte di appello, "in punto confisca" (f. 6 della sentenza impugnata) ha osservato che "l'assegno circolare originale non può essere restituito all'imputato, non essendo definita la questione civilistica".

3. Ritiene il collegio che la predetta statuizione, non definitiva perché rimette implicitamente la questione dell'appartenenza dell'assegno in oggetto (logicamente preliminare rispetto alla decisione sulla istanza di restituzione) al giudice civile, è inoppugnabile. Questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 6769 del 03/12/2018, dep. 2019, Rv. 274805 - 01; Sez. 2, n. 35665 del 16/05/2014, Rv. 259981 - 01) ha, infatti, già chiarito che è inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile.

4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali, non anche - in difetto di una apprezzabile negligenza - al pagamento di una sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31/01/2022 Il Consigliere es nsore, Il Presidente Sergio Beltr ni Mati