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Sentenza — n. 17061/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming failure to notify defense lawyer, ruling 'full inbox' status is recipient's fault.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17061/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the defense lawyer's claim that the court failed to notify them of a hearing. The facts show the notification was sent via certified email but bounced due to the recipient's full mailbox, a circumstance the court deemed attributable to the lawyer's own management of their account. Consequently, the court ruled that the failure to receive the notice was the lawyer's responsibility, not the court's, and ordered the appellant to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 6, D.L. 179/2012; Art. 4 D.L. 193/2009: When a certified email notification fails to reach a recipient due to their full mailbox or failure to access the account, the non-receipt is attributed to the recipient, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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certified email notification full mailbox rejection criminal procedure appeal recipient fault attribution inadmissible appeal PEC delivery failure defense lawyer duty diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 6, D.L. 179/2012
Risulta dalla ricostruzione giudiziale che l'avviso - inviato via PEC all'indirizzo del difensore - sia giunto indietro con la dizione "casella piena" e quindi depositato in cancelleria come previsto dall'art. 16, comma 6, D.L. 179/2012.
Art. 4 D.L. 193/2009
Va ricordato che, in ambito penale, l'utilizzo della posta elettronica certificata è stato previsto - in un primo momento - dall'art. 4 D.L. 193/2009 ("Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia"), convertito dalla L.
Art. 16, comma 4, D.L. 179/2012
Risulta dalla ricostruzione giudiziale che l'avviso - inviato via PEC all'indirizzo del difensore - sia giunto indietro con la dizione "casella piena" e quindi depositato in cancelleria come previsto dall'art. 16, comma 6, D.L.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 41697 del 13/05/2019, Carbone
Cfr., sul punto, Sez. 5, n. 41697 del 13/05/2019, Carbone, Rv.
Sez. 5, n. 45384 del 13/09/2018, M
Sez. 5, n. 45384 del 13/09/2018, M, Rv.
Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017, Mariani
274125; Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017, Mariani, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORSINO LEONARDO nato a TORRE DEL GRECO il 13/02/1993 avverso l'ordinanza del 02/11/2021 del TRIB. L1BERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; la trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dei provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Varese RITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza 25/10/2021 del GIP del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva applicato la misura della custodia in carcere in relazione a fattispecie di rapina tentata.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato lamentando l'omesso avviso al difensore dell'udienza davanti al Tribunale del riesame.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Franca Zacco, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Risulta dalla ricostruzione giudiziale che l'avviso - inviato via PEC all'indirizzo del difensore - sia giunto indietro con la dizione "casella piena" e quindi depositato in cancelleria come previsto dall'art. 16, comma 6, D.L. 179/2012. Tale circostanza non è oggetto di contestazione in sede di ricorso.

3. Va ricordato che, in ambito penale, l'utilizzo della posta elettronica certificata è stato previsto - in un primo momento - dall'art. 4 D.L. 193/2009 ("Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia"), convertito dalla L. 22.2.2010, n. 24. 3.1. Successivamente, con l'art. 16, comma 4, D.L. 179/2012, è stato previsto che le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale vengano effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione a la ricezione dei documenti informatici. 3.2.

Inoltre, con l'entrata in vigore dei DD.LL. 185/2008 e 179/2012 sono state disciplinate le modalità di esecuzione delle notificazioni agli avvocati e, per quanto rileva in questa sede, al difensore dell'imputato nel processo penale. Ai sensi del D.L. 185/2008, così come successivamente modificato e integrato, gli iscritti agli ordini professionali, tra cui gli avvocati, sono tenuti a munirsi di una casella di posta elettronica certificata e a comunicare l'indirizzo all'ordine professionale di appartenenza. Presso tale casella P.E.C. sono effettuate tutte le notifiche al professionista. 3.3.

L'art. 16, comma 6, del D.L. 179/2012 prevede inoltre che "le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario" (così art. 16, comma 6, D.L. 179/2012. Cfr., sul punto, Sez. 5, n. 41697 del 13/05/2019, Carbone, Rv. 277640;

Sez. 5, n. 45384 del 13/09/2018, M, Rv. 274125; Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017, Mariani, Rv. 271834).

4. In punto di fatto risulta che la notifica via PEC è stata regolarmente inviata, che la stessa risulta non essere andata a buon fine in quanto l'account di destinazione non permetteva la ricezione di ulteriori messaggi. La dizione "casella piena" è stata logicamente considerata come fatto imputabile al titolare dell'account in quanto il mancato scaricamento dei messaggi e comunque i limiti contrattuali connessi allo spazio disponibile per la ricezione di atti risultavano derivare da condotte e scelte del difensore medesimo.

5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ap