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Sentenza — n. 17055/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17055/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17055/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA GIUSEPPE nato a CARDETO il 04/10/1960 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 del TRIB. LIBERTA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dalla difesa del Battaglia ed udito il difensore avv.to Fedrizzi che ha insistito nei motivi.

Regesto Legislator

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art. 275 comma 3 cod.proc.pen, art. 600 cod.pen, art. 416-bis cod. pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 17055/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al motivo con il quale si era lamentata il superamento della doppia presunzione, si evidenziava come l'associazione fosse contestata con condotte sino ad ottobre del 2020 ed il reato di cui all'art. 600 cod.pen. sino a febbraio 2020 così che difettava ogni motivazione in ordine all'attualità ed assertiva ma indimostrata doveva ritenersi la conclusione del tribunale del riesame come già rilevato dalla corte di cassazione nella pronuncia di annullamento del coimputato Schina.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione indennizzo per carcerazione preventiva pena privativa della libertà carcerazione di sicurezza personale carcerario precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 275 comma 3 cod.proc.pen
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Filippo Fedrizzi, deducendo inosservanza dell'art. 275 comma terzo cod.proc.pen.
art. 600 cod.pen
Quanto al motivo con il quale si era lamentata il superamento della doppia presunzione, si evidenziava come l'associazione fosse contestata con condotte sino ad ottobre del 2020 ed il reato di cui all'art. 600 cod.pen.
art. 416-bis cod. pen
Ed invero in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art.
art. 616 cod.proc.pen
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA GIUSEPPE nato a CARDETO il 04/10/1960 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 del TRIB. LIBERTA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dalla difesa del Battaglia ed udito il difensore avv.to Fedrizzi che ha insistito nei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza in data 6 ottobre 2021, il tribunale della libertà di Trento, rigettava l'appello avanzato nell'interesse di Battaglia Giuseppe avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo tribunale dell'8-9-2021 che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere allo stesso applicata in quanto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 416 bis e 600 cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Filippo Fedrizzi, deducendo inosservanza dell'art. 275 comma terzo cod.proc.pen. in ordine alla asserita insuperabilità della doppia presunzione, manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato su tale aspetto, mancanza di motivazione in ordine al pericolo di recidiva.

In particolare, si .esponeva che il Battaglia ichiannato a rispondere di attività illecite collegate esclusivamente alla sua attività di imprenditore nel settore della lavorazione del porfido, aveva subito i sequestri di tutte le quote sociali e delle attività con affidamento ad un amministratore giudiziario, circostanze, queste, che dovevano fare ritenere superata la doppia presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. mentre, apoditticamente, era stata ritenuta una possibilità di recidiva priva di qualsiasi attualità. Ancora, non si era tenuto conto dell'assenza di precedenti penali di rilievo e del differente trattamento assicurato alla moglie dell'indagato, posta agli arresti domiciliari, che era accusata di avere gestito le predette società.

Con successiva memoria depositata in cancelleria, la difesa del Battaglia rilevava l'esito di alcuni procedimenti cautelari riguardanti coimputati dinanzi questa Corte di cessazione, definiti con annullamento nonché la sostituzione della misura nei riguardi del coimputato Cipolloni nei cui confronti, così come per Battaglia, era stato disposto il sequestro delle aziende e l'amministrazione giudiziaria delle stesse. Inoltre, per altri coimputati iil procedimento era stato definito con il patteggiamento e l'applicazione di pene inferiori ad anni due.

Quanto al motivo con il quale si era lamentata il superamento della doppia presunzione, si evidenziava come l'associazione fosse contestata con condotte sino ad ottobre del 2020 ed il reato di cui all'art. 600 cod.pen. sino a febbraio 2020 così che difettava ogni motivazione in ordine all'attualità ed assertiva ma indimostrata doveva ritenersi la conclusione del tribunale del riesame come già rilevato dalla corte di cassazione nella pronuncia di annullamento del coimputato Schina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 I motivi sono infondati ed il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Ed invero in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari. (Sez. 2 - , n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131 - 01).

Orbene, l'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta proprio il rigetto dell'impugnazione poiché il ricorrente deduce che la cessazione delle attività di impresa ed il sequestro dei beni costituirebbero elementi sufficienti a fare ritenere cessata la partecipazione punibile ma, tale conclusione, non può essere condivisa posto che la struttura associativa punibile ex art. 416 bis cod.pen. è indipendente ed autonoma rispetto ai mezzi utilizzati dalla stessa; così che, per la dimostrazione della insussistenza delle esigenze in caso di applicazione di misura per tale delitto, occorre sia dimostrato o il recesso dalla struttura criminale ovvero il completo. disarticolamento della stessa e la sua pacifica non operatività .rispetto a tutti i componenti, circostanza questa non ancora acclarata nel caso in esame.

Invero la sola contestazione della sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari ha lasciato intatto il capo della gravità indiziaria anche con riferimento alla sussistenza e permanenza del gruppo criminale che non può essere messo in discussione nel presente procedimento. Né possono assumere rilievo decisivo i differenti provvedimenti pure emessi nei confronti dei coindagati che attengono comunque a posizioni differenti. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod.proc.pen. Roma, 29 marzo 2022 CONSIGLIE E EST. pteeZiO Pa kt IL PRESIDENTE Dott. igi gos