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Sentenza — n. 17047/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17047/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17047/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale per le misure cautelari reali di Palermo rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse del Lo Greco contro il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 86.630,66 vincolata sulla base del riconoscimento del fumus del delitto di bancarotta per distrazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17047/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile. 11.1.Deve preliminarmente rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o dei tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Parole chiave

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compenso del curatore fallimentare spossessamento conseguente al fallimento compensazione nel fallimento appropriazione indebita di fondi confisca dei beni distribuzione dissimulata degli utili

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO GRECO STEFANO nato a PARTINICO il 20/05/1985 avverso l'ordinanza del 09/08/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale per le misure cautelari reali di Palermo rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse del Lo Greco contro il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 86.630,66 vincolata sulla base del riconoscimento del fumus del delitto di bancarotta per distrazione.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: si deduceva che il Tribunale non aveva considerato che il ricorrente rivestiva la qualifica di "responsabile tecnico" della società fallita Co. Ge. Si e che, pertanto, le somme vincolate potevano essere ricondotte al compenso per l'attività lavorativa prestata (anche tenuto conto del periodo temporale in cui si sarebbero stati effettuati i bonifici). In sintesi si deduceva che non era emersa un'attività fraudolenta e che il la motivazione in ordine al periculm in mora era apparente dato che non avrebbe evidenziava il nesso tra il reato fallimentare ed il denaro sequestrato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 11.1.Deve preliminarmente rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o dei tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Cass. sez.U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430;Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010 , Angelini, Rv. 248129). 1.2.Nel caso in esame il ricorrente proponeva una doglianza non consentita in quanto contestava il percorso motivazionale che identificava il fumus senza individuare alcuna violazione di legge, neanche sotto il profilo della motivazione c.d. "apparente".

Il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto, con motivazione accurata e persuasiva, rilevava come la distrazione risultasse univocamente dimostrata dal contenuto delle conversazione ambientali (non rivalutabili se non in caso di travisamento, vizio non allegato nel caso in esame), mentre il pericolo cautelare era insito nella natura impeditiva del vincolo, funzionale a ostacolare ulteriori dispersioni del patrimonio distratto (pag. 4 della sentenza impugnata).\-, Si tratta di una motivazione sicuramente non apparente - oltre che priva di vizi logici - sicché non si rinviene alcuna violazione di legge idonea a legittimare l'invocato annullamento. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il gior