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Sentenza — n. 17038/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17038/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17038/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 06/09/2021, il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame da CUTRUPI Francesco Maria avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso in data 22/06/2021 dal P.M. presso il Tribunale di Roma, ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto della necessaria procura speciale, trattandosi di procedimento contro ignoti ed essendo il CUTRUPI la posizione di terzo interessato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 17038/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso del CUTRUPI facendo applicazione dell'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale è inammissibile, nè il difetto di rappresentanza può essere regolarizzato previa concessione di un termine a norma dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ.» (Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847 — 01).

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico procedura di rivendicazione nel pignoramento censure procedurali assunzione di prove a titolo cautelare procedimento in contumacia lacune probatorie
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: CUTRUPI Francesco Maria, nato a Reggio Calabria il 08/12/1960 avverso l'ordinanza emessa in data 06/09/2021 dal Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le richieste formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ovvero, in subordine, rigettarsi il ricorso; letta la memoria di replica del difensore della ricorrente, avv. Fiorino Ruggio, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 06/09/2021, il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame da CUTRUPI Francesco Maria avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso in data 22/06/2021 dal P.M. presso il Tribunale di Roma, ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto della necessaria procura speciale, trattandosi di procedimento contro ignoti ed essendo il CUTRUPI la posizione di terzo interessato.

2. Ricorre per cassazione il CUTRUPI, a mezzo del proprio difensore, censurando la decisione del Tribunale dal momento che, in occasione dell'istanza rivolta dal difensore - e sottoscritta dal CUTRUPI "per ratifica e conferimento del mandato" - al P.M. presso il Tribunale di Roma volta ad ottenere copia degli atti del sequestro, era stato precisato che la copia era necessaria per l'esercizio della facoltà di adire il Tribunale del Riesame. Tale finalità era stata ribadita in una successiva richiesta presentata personalmente dal CUTRUPI al P.M. presso il Tribunale di Civitavecchia, cui nel frattempo era stato trasmesso il procedimento per competenza. Si osserva ancora che la nomina del difensore era intervenuta sn dal 06/07/2021, con raccomandata inviata lo stesso giorno alla Procura della Repubblica.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Genera le sollecita una declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, il rigetto del ricorso, osservando che le doglianze avevano carattere generico e comunque assertivo, mentre il richiamo al conferimento di "ogni facoltà di legge" non era sufficiente per ritenere sussistente una procura speciale.

4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., contestando l'asserita genericità del ricorso e ribadendo le osservazioni già dedotte con l'atto introduttivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso del CUTRUPI facendo applicazione dell'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale è inammissibile, nè il difetto di rappresentanza può essere regolarizzato previa concessione di un termine a norma dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ.» (Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847 — 01).

La difesa ha contestato la decisione del Tribunale richiamando il contenuto della richiesta di copia del verbale di sequestro, rivolta dal difensore del CUTRUPI (e da questi sottoscritta per "ratifica e conferimento del mandato") al P.M. presso il Tribunale di Roma, depositata il 28/07/2021, con la quale si rappresentava quanto segue: "la copia del verbale urge poiché la 'parte', cui viene operato il sequestro, ha facoltà di adire il Tribunale del Riesame". L'assunto difensivo non può essere condiviso. Se è vero che, secondo un orientamento espresso da questa Suprema Corte, la procura speciale al difensore per la proposizione di una richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro non richiede l'utilizzo di formule sacramentali, è anche vero che dall'atto deve comunque emergere, in termini inequivoci, «la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura» (Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Galluzzi, Rv. 258417 - 01).

Tali presupposti non ricorrono nel caso di specie, essendo del tutto evidente che, nell'istanza presentata al P.M. di Roma, il riferimento alla "facoltà di adire il