Sentenza — n. 17028/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 16/10/2020, la Corte di appello di Trento confermava la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale di Trento, in data 18/02/2019, aveva condannato Adriano Winterle alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa nonché al risarcimento del danno, liquidato in euro 2.000, a favore delle parti civili Luciano Simonazzi ed Alma Davarda, per il reato di cui all'art. 646, comma 1, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 17028/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per costante giurisprudenza, si ritiene ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 28533 del 04/05/2021, Cordioli, non mass.; Sez. 4, n. 3282 del 19/09/2016, V., Rv. 268997; nello stesso senso, Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Winterle Adriano, nato a Cavalese (TN) il 24/09/1963, rappresentato ed assistito dall'avv. Eugenio Picozza e dall'avv. Rosa Michela Rizzi, di fiducia avverso la sentenza n. 177/2019 in data 16/10/2020 della Corte di appello di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, ha concluso chiedendo di pronunciarsi sentenza di annullamento senza rinvio per intervenuta improcedibilità
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16/10/2020, la Corte di appello di Trento confermava la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale di Trento, in data 18/02/2019, aveva condannato Adriano Winterle alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa nonché al risarcimento del danno, liquidato in euro 2.000, a favore delle parti civili Luciano Simonazzi ed Alma Davarda, per il reato di cui all'art. 646, comma 1, cod. pen.
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Adriano Winterle, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare quale unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 336 e ss. cod. proc. pen. per sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità conseguente all'intervenuta remissione di querela e successiva accettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto e disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
2. Per costante giurisprudenza, si ritiene ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 28533 del 04/05/2021, Cordioli, non mass.; Sez. 4, n. 3282 del 19/09/2016, V., Rv. 268997; nello stesso senso, Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209).
3. La remissione della querela da parte di Luciano Simonazzi ed Alma Davarda, e successiva accettazione da parte del querelato, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. Alla pronuncia consegue la condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, come da accordi tra le parti
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 06/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino Pi m Messini D'Agostini DEPOSITATO IN CA