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Sentenza — n. 17008/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17008/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17008/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 28/04/2016, la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa in data 03/11/2014, con la quale il Tribunale di Bergamo aveva condannato VANDALO Pietro alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa in danno di GAMBIRASIO Moreno. Ricorre per cassazione il VANDALO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Nullità derivante dalla notifica all'imputato del decreto di citazione diretta a giudizio presso un indirizzo inidoneo e mai indicato dall'imputato nel corso del procedimento (come dimostrava anche l'epigrafe della sentenza, contenente nell'epigrafe il domicilio effettivamente dichiarato dal VANDALO). 2.2. Omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 17008/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il VANDALO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Nullità derivante dalla notifica all'imputato del decreto di citazione diretta a giudizio presso un indirizzo inidoneo e mai indicato dall'imputato nel corso del procedimento (come dimostrava anche l'epigrafe della sentenza, contenente nell'epigrafe il domicilio effettivamente dichiarato dal VANDALO). 2.2. Omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa sviamento della giustizia perseguimento penale per diffamazione istruzione penale per appropriazione indebita allegazioni insufficientemente motivate pena pecuniaria non riscuotibile
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: VANDALO Pietro, nato a Roma il 12/09/1952 avverso la sentenza emessa il 28/04/2016 dalla Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso ovvero, in subordine, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/04/2016, la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa in data 03/11/2014, con la quale il Tribunale di Bergamo aveva condannato VANDALO Pietro alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa in danno di GAMBIRASIO Moreno.

2. Ricorre per cassazione il VANDALO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Nullità derivante dalla notifica all'imputato del decreto di citazione diretta a giudizio presso un indirizzo inidoneo e mai indicato dall'imputato nel corso del procedimento (come dimostrava anche l'epigrafe della sentenza, contenente nell'epigrafe il domicilio effettivamente dichiarato dal VANDALO). 2.2. Omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale ha sollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza ovvero, in subordine, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La consultazione del fascicolo processuale, resa necessaria dalla tipologia delle eccezioni prospettate, evidenzia infatti l'inconsistenza di queste ultime. Risultano in particolare ritualmente notificate, al domicilio dichiarato di via Padre Damiano de Veuster 46 - Roma, sia il decreto di citazione a giudizio (in data 21/08/2013), sia l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado (in data 08/06/2015), sia anche il decreto di citazione in grado di appello (in data 06/04/2016).

3. La manifesta infondatezza delle censure prospettate impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del VANDALO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consi estensore Il Presidente Vitto ig4Pazienza Piero Messini D'Agostini , 2k7i P