Sentenza — n. 17006/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Bergamo in data 21 dicembre 2017, ha dichiarato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di danneggiamento 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, PERSICO Walter con l'Avv. Chiara Bezzi articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermata sussistenza della esposizione del bene danneggiato a pubblica fede. Secondo la difesa, la Corte territoriale, motivando unicamente in punto irrilevanza della presenza di videosorveglianza, avrebbe omesso di valutare che l'automobile danneggiata non si trovava sulla pubblica via ma in un luogo privato, segnatamente nell'autorimessa condominiale interrata, senza che nemmeno siano state prese in considerazione le caratteristiche di tale luogo, non aperto al pubblico e non facilmente accessibile dall'esterno.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 17006/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Ettore Pedicini - ha depositato conclusioni scritte chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. 3.2. Con memoria depositata via PEC il 25 febbraio 2022, il difensore dell'imputato, Avv. Chiara Bezzi, ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERSICO WALTER nato a GAZZANIGA il 23/06/1972 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi annullarsi la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. Chiara Bezzi, che ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Bergamo in data 21 dicembre 2017, ha dichiarato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di danneggiamento 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, PERSICO Walter con l'Avv. Chiara Bezzi articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermata sussistenza della esposizione del bene danneggiato a pubblica fede. Secondo la difesa, la Corte territoriale, motivando unicamente in punto irrilevanza della presenza di videosorveglianza, avrebbe omesso di valutare che l'automobile danneggiata non si trovava sulla pubblica via ma in un luogo privato, segnatamente nell'autorimessa condominiale interrata, senza che nemmeno siano state prese in considerazione le caratteristiche di tale luogo, non aperto al pubblico e non facilmente accessibile dall'esterno.
3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Ettore Pedicini - ha depositato conclusioni scritte chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. 3.2. Con memoria depositata via PEC il 25 febbraio 2022, il difensore dell'imputato, Avv. Chiara Bezzi, ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
2. Il Tribunale, nell'assolvere l'odierno ricorrente, ha evidenziato due distinte circostanze: da una parte, il fatto che l'automobile danneggiata fosse in un luogo non aperto al pubblico e per di più interrato; dall'altra, il fatto che forse anche un impianto di videosorveglianza.
3. La Corte di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, ha motivato unicamente sulla irrilevanza della presenza di un impianto di videosorveglianza affermando, che, in via generale e astratta, l'aggravante avrebbe potuto essere applicata anche in luoghi privati ove agevolmente accessibili. Tale principio, che pacificamente è espressione della giurisprudenza di questa Corte, non si raccorda nel caso di specie con la situazione di fatto oggetto del giudizio. 3.1. Risulta infatti incontestato che i locali 1si sono svolti i fatti erano quelli di un garage condominiale interrato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato Così deciso in Roma, il 11 marzo 2022 Il Consiglie