Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 17003/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17003/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17003/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 3 luglio 2019 del GIP del Tribunale di Milano limitatamente ai contestati danneggiamenti. Propone ricorso per cassazione l'imputato NADIR Marco Mohamed articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza e rilevanza della recidiva. Secondo la difesa, il richiamo ai precedenti dell'imputato non sarebbe sufficiente a fondare la sussistenza e rilevanza della recidiva e inoltre i giudici del merito non avrebbero nemmeno considerato che "almeno una parte" dei reati di cui alle precedenti condanne erano estinti in conseguenza del positivo esito dell'affidamento ai servizi sociali e quindi non potevano essere nemmeno presi in considerazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17003/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Ettore Pedicini - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato revisione della sentenza penale ricorso per risarcimento danni risarcimento alle vittime di reati quantificazione del torto morale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NADIR MARCO MOHAMED nato a TORINO il 07/01/1989 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Ettore Pedicini - ha depositato conclusioni scritte concludendo per l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 3 luglio 2019 del GIP del Tribunale di Milano limitatamente ai contestati danneggiamenti.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato NADIR Marco Mohamed articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza e rilevanza della recidiva. Secondo la difesa, il richiamo ai precedenti dell'imputato non sarebbe sufficiente a fondare la sussistenza e rilevanza della recidiva e inoltre i giudici del merito non avrebbero nemmeno considerato che "almeno una parte" dei reati di cui alle precedenti condanne erano estinti in conseguenza del positivo esito dell'affidamento ai servizi sociali e quindi non potevano essere nemmeno presi in considerazione.

Inoltre, le intervenute spiegazioni e scuse paleserebbero una piena e concreta resipiscenza e risulterebbero essere state travisate. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di valenza espresso in relazione alla riconosciuta attenuante del risarcimento del danno. La sopra richiamata circostanza inerente alla sussistenza della resipiscenza dell'imputato e al denunciato travisamento da parte dei giudici del merito e le stesse dichiarazioni rese in udienza avrebbero imposto - secondo la difesa - la concessione delle circostanze attenuanti generiche e un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti. 2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della eccessività della pena concretamente irrogata e, in difetto di una effettiva motivazione e di una adeguata valutazione della finalità rieducativa della pena.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Ettore Pedicini - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente non muove alcuna contestazione in punto responsabilità per i quattro differenti episodi di danneggiamento posti in essere ai danni della medesima persona offesa nell'arco di circa cinque mesi (9 luglio 2017, 11 luglio 2017, 4 novembre 2017, 11 novembre 2017).Nemmeno risulta posto in discussione il fatto che il ricorrente abbia dichiarato di aver voluto "punire" un soggetto che si era reso colpevole di condotte moleste ai danni di una sua amica (senza che siano mai stati identificati né il preteso molestatore né l'amica) salvo avere errato nell'individuare il destinatario delle proprie condotte. 2.1.

Ciò premesso, risulta priva di fondamento la doglianza inerente alla ritenuta rilevanza della recidiva. Infatti, sia il giudice di primo grado che il giudice d'appello hanno valutato la presenza di precedenti penali (per furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, evasione, porto d'armi) plurimi, articolati nel tempo e alcuni dei quali anche recenti in correlazione alla proclività a delinquere pericolosità esplicitata nel caso di specie per regolare asserite questioni personali. La motivazione dei provvedimenti di merito logicamente valutano le plurime esplicitazioni di una pericolosità esplicitate dal carattere violento delle poste in essere, la riottosità al rispetto delle regole desumibile dalla reiterazione delle condotte, la totale indifferenza alle condanne riportate e a qualsiasi tentativo di recupero, la mancanza di alcuna pur embrionale rivalutazione critica del proprio operato.

Al proposito, le intervenute spiegazioni e scuse risultano essere valutate dai medesimi giudici del merito secondo canoni rispondenti a logica e coerenza proprio in conseguenza dell'errore di persona richiamato dallo stesso ricorrente. 2.2. Quanto poi al dedotto esito positivo dell'affidamento in prova, deve rilevarsi che il relativo provvedimento risale all'8 ottobre 2015 e attiene alle condanne per resistenza a pubblico ufficiale del 7 maggio 2011 e per detenzione di stupefacenti del 16 marzo 2012. Risulta dalla lettura del certificato penale la presenza di ulteriori condanne non interessate da tale provvedimento e che appaiono essere state valutate in maniera logica e adeguata e segnatamente la sentenza 2 luglio 2015 per evasione; la sentenza 24 maggio 2013 definitiva il 29 set 2020 per ricettazione e falso accertati il 25 maggio 2016; la sentenza 25 settembre 2019 definitiva il 15 maggio 2020 per fattispecie di falso accertate il 17 ottobre 2016.

In tale ultima sentenza vi è stata anche applicazione di recidiva qualificata. I fatti in contestazione sono del 9 luglio 2017 (quindi successivi a tutti i fatti oggetto delle richiamate precedenti condanne) e l'applicazione della recidiva in appello è stata deliberata il 18 settembre 2020, quindi in epoca successiva alla irrevocabilità di tutte le condanne 2.3. Le sopra esposte considerazioni palesano anche la mancanza di motivi, diversi dal risarcimento del danno, valutabili a favore dell'imputato e quindi la legittimità e logicità della motivazione in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche e, proprio in considerazione della persistente pericolosità, del globale giudizio di valenza delle circostanze.2.4.

Le doglianze in punto motivazione del trattamento sanzionatorio risultano manifestamente infondate sussistendo motivazione congrua logica che valorizza entità del danno cagionato, modalità della condotta e desumibile intensità del dolo in maniera assolutamente coerente con la ricostruzione di fatto operate e con i motivi che l'imputato medesimo ha richiamato quale ragione del proprio agire.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della