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Ordinanza — n. 17000/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prosecutor's appeal, remanding case to appellate court for trial on fraud charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17000/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a first-instance acquittal, arguing the trial judge improperly declared the defendant not guilty of fraud in the pre-trial phase. The court found the lower court's decision constituted a substantive judgment on the merits rather than a procedural dismissal under Article 469 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was deemed admissible, and the case was remanded to the Court of Appeal of Salerno for a full trial.

Regesto Legislator

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Art. 469 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A judgment of acquittal rendered after the public trial has commenced constitutes a substantive judgment on the merits and is appealable, whereas only judgments issued strictly within the pre-trial phase under Article 469 qualify as procedural dismissals.

Parole chiave

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pre-trial dismissal substantive judgment appeal admissibility Article 469 Article 129 fraud charges acquittal abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 469 cod. proc. pen.
Di contro deve osservarsi che alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge.
Art. 129 cod. proc. pen.
Mentre il proscioglimento anticipato deciso una volta instaurato il contraddittorio nell'udienza pubblica deve considerarsi sempre pronunziato in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e la relativa sentenza risulta appellabile nei limiti in cui la legge lo consente.
art. 469 cod. proc. pen
Di contro deve osservarsi che alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen.
art. 484 cod. proc. pen
(In motivazione, la Corte ha precisato che la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen., nell'ambito dell'udienza camerale appositamente fissata).(Sez.
art. 131-bis cod.pen
469 l'inedito comma 1-bis - dei requisiti per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.
art. 129 cod. proc. pen
Mentre il proscioglimento anticipato deciso una volta instaurato il contraddittorio nell'udienza pubblica deve considerarsi sempre pronunziato in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529
Corte Cost. sent. n. 91 del 1992
230529; Corte Cost. sent. n. 91 del 1992).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI Salerno Nel procedimento a carico di MILITE ANDREA nato a Battipaglia il 21/10/1984 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno 1'11/2/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Coccomello che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Salerno con la sentenza impugnata ha assolto Milite Andrea dai reati di truffa, a lui ascritti, quale amministratore unico della società Techmania Srl avente ad oggetto la vendita on-line di apparecchi elettronici, per avere posto in vendita fittiziamente sul sito della società un telefono cellulare, inducendo in errore la persona offesa che versava il corrispettivo, senza poi ricevere il bene acquistato. Con la sentenza impugnata il tribunale riteneva che il fatto contestato integrasse un mero illecito civilistico e, pur dando atto di altre sentenze di assoluzione del Milite per analoghe condotte, osservava che nella vicenda non si ravvisavano gli artifizi e raggiri chiesti dall'articolo 640 codice penale, ma solo una condotta inadempiente. Di conseguenza assolveva l'imputato con la formula perché il fatto non costituisce reato, in ragione dell'accertata assenza di dolo, intesa come volontà fraudolenta.

2. Ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno deducendo vizio di motivazione sul rilievo che tra la scarna motivazione e il dispositivo sussiste una palese incongruenza, in quanto il giudice ha per un verso ritenuto l'assenza degli artifizi o raggiri, considerando la condotta dell'imputato nei termini di un mero inadempimento civilistico, ma ha poi assolto l'imputato solo per l'assenza dell'elemento psicologico della truffa. Deduce inoltre che nel caso di specie è evidente che il comportamento dell'imputato non integra un mero illecito civilistico, ma il delitto di t:ruffa contrattuale poiché la successiva inadempienza rispetto all'obbligazione assunta era sin dall'origine voluta e prevista dall'imputato.

Valorizza come elementi sintomatici di tale fraudolenta intenzione del venditore il gran numero di vendite formalizzate dalla società dell'imputato con altrettanti ignari acquirenti, in nessuna delle quali lo scambio sinallagmatico si è in effetti concretizzato con conseguimento di ingenti guadagni in danno dei compratori truffati. Inoltre dall'esame delle conversazioni tramite posta elettronica intercorse tra le persone offese della società dell'imputato emerge con inequivoca evidenza la continua allegazione di scuse, riferite di volta in volta a problemi logistici o alla mancata fornitura delle merci finalizzata a dissimulare la effettiva assenza del bene promesso in vendita.

La Corte di Appello ha qualificato la sentenza come predibattimentale e di conseguenza ha ritenuto che l'unica impugnazione possibile sia il ricorso, sicchè ha trasmesso gli atti a questa Corte. Di contro deve osservarsi che alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen., nell'ambito dell'udienza camerale appositamente fissata).(Sez.

U, Ordinanza n. 3512 del 28/10/2021 Ud. (dep. 31/01/2022 ) Rv. 282473 - 01) La Corte ha precisato che il proscioglimento anticipato può essere pronunziato esclusivamente laddove il giudice rilevi l'esistenza di una causa di improcedibilità o improseguibilità dell'azione penale ovvero di estinzione del reato o ancora - a seguito delle modifiche apportate dai d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che ha introdotto nell'art. 469 l'inedito comma 1-bis - dei requisiti per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. e ritenga non necessario per il loro accertamento procedere al dibattimento.

L'orizzonte applicativo della sentenza ex art. 469 è dunque tassativamente delimitato dalla legge e conseguentemente il giudice può pronunciare il proscioglimento soltanto nelle ipotesi espressamente indicate e in ragione di una verifica meramente "cartolare" dell'inutile prosecuzione del giudizio. In questi esclusivi termini è stata dunque declinata dal legislatore nella fase degli atti preliminari ed in accordo con la funzione di quest'ultima la regola generale dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità prevista dall'art. 129 cod. proc. pen., a riprova di come tale disposizione non attribuisca al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo, ma enunci, per l'appunto, una regola di condotta o di giudizio che deve conformarsi allo stadio processuale in cui deve essere applicata (Sez.

U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529; Corte Cost. sent. n. 91 del 1992). Nel predibattimento, a fronte dell'accertata sussistenza di una delle cause tassativamente selezionate dall'art. 469, è conseguentemente inibito al giudice di pronunziarsi sul merito della regiudicanda, ancorchè, alla luce delle cause per cui è consentito il proscioglimento dell'imputato, egli non sia chiamato a pronunziare una sentenza a contenuto esclusivamente processuale. Posto che, come più volte evidenziato, nella fase degli atti preliminari non è contemplata alcuna sede deputata all'interlocuzione dialettica tra il giudice e le parti del processo, l'art. 469 impone al primo l'obbligo di instaurare il contraddittorio camerale al fine di interpellare le seconde sul "progetto" di proscioglimento anticipato ed acquisire il loro eventuale assenso al medesimo nella forma minima della "non opposizione".

Deve dunque ritenersi, in adesione all'orientamento prescelto da questa Corte, che la sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 cod. proc. pen. è esclusivamente quella pronunziata nella fase degli atti preliminari, ossia fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 dello stesso codice, che ne segna l'esaurimento. Mentre il proscioglimento anticipato deciso una volta instaurato il contraddittorio nell'udienza pubblica deve considerarsi sempre pronunziato in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e la relativa sentenza risulta appellabile nei limiti in cui la legge lo consente.

Alla luce delle conclusioni illustrate in precedenza è dunque escluso che la sentenza in questione sia stata adottata ai sensi del citato art. 469, trattandosi invece di una sentenza pronunziata nella fase dibattimentale e, come tale, la stessa doveva ritenersi appellabile. Legittimamente, quindi, il pubblico ministero aveva proposto appello, come, secondo il tenore dell'atto di impugnazione, deve essere correttamente qualificato il rimedio effettivamente esperito. Conseguentemente gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello di Milano per il relativo giudizio.

P.Q.M.

Riqualificata l'impugnazione del pubblico ministero come atto di appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno per l'ulteriore corso. Così deciso il 17/2/2022 Il Consigliere Estensore MARIA DAN A BORSELL