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Sentenza — n. 16999/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on robbery conviction due to lack of new evidence and procedural defects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16999/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for aggravated robbery and resistance to a public official. The appellant argued for a retrial based on a witness letter and claimed the victim's testimony was unreliable due to prior drug arrests, but the court found no merit in these claims. The decision rejected the request for a new investigation, noting the lack of specific factual grounds and the absence of a genuine dispute over the victim's credibility.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds rely on facts not introduced in the trial or lack sufficient motivation to justify a new investigation, thereby upholding the conviction based on existing evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility robbery conviction upheld lack of new evidence procedural defects appeal retrial request rejected testimonianza della vittima prova del timore di persecuzione censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 595 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
2.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
2.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015
(Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015 Ud.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GOURICH AHMED nato in Marocco il 27 ottobre 1990 avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Firenze il 4 marzo 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Coccomello che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. Sandra Tornatore che ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato il giudizio di colpevolezza dell'imputato, reso all'esito di giudizio abbreviato dal GIP del Tribunale di Firenze con sentenza dell'8 luglio 2020, in ordine ai reati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, assolvendolo dalla contravvenzione di porto ingiustificato di coltello, e ha rideterminato la pena inflitta in primo grado. Si addebita all'imputato di avere rapinato un connazionale sottraendogli il portafoglio e un telefono cellulare e di avere opposto resistenza agli agenti della Squadra Mobile intervenuti subito dopo il fatto. 2.Avverso la detta decisione propone ricorso l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo: 2.1 vizio di motivazione per la mancata rinnovazione istruttoria in relazione al delitto di rapina contestato al capo A in quanto all'imputato dopo l'applicazione del rito abbreviato è stata recapitata in carcere una lettera da parte di un testimone oculare dei fatti, che pone in dubbio la versione della persona offesa.

La Corte di Appello, tuttavia, non ha preso in considerazione le argomentazioni difensive e ha respinto l'istanza di rinnovazione istruttoria. 2.2 violazione di legge penale poiché le emergenze processuali non consentono di ritenere provata la responsabilità dell'imputato a causa della inattendibilità della persona offesa, che ha reso dichiarazioni false, negando di essere convivente da circa un mese dell'imputato, come è dimostrato dal fatto che alcuni giorni prima del reato per cui si procede erano stati entrambi fermati per spaccio di sostanze stupefacenti.

La sentenza di appello non ha adeguatamente motivato sulla esclusione della prospettazione difensiva, secondo cui la persona offesa si sarebbe procurata le lesioni refertate, a seguito del rifiuto opposto dall'imputato alla sua richiesta di concedergli un prestito in denaro, e ha ritenuto sufficienti le prove acquisite per dichiarare la responsabilità penale dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, nonostante la versione della persona offesa risulti priva di riscontri. 2.3 vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62 n.4 codice penale, poiché i beni sottratti consistono in un portafoglio contenente 65 C e un cellulare Huawei del valore commerciale di circa 100 C. 2.4 Vizio di motivazione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale poiché l'imputato non era in grado di comprendere la lingua italiana e non aveva capito di avere di fronte degli agenti di Polizia Giudiziaria, dato che gli stessi operavano in abiti borghesi.

CONIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 L'eccezione in ordine al diniego della rinnovazione dibattimentale è manifestamente infondata e generica poiché la corte di appello ha reso sul punto corretta e adeguata motivazione, con cui il ricorrente non si confronta: va al riguardo ribadito che nel giudizio abbreviato le parti non hanno diritto all'assunzione di prove nuove, ma solo la possibilità di sollecitare il potere d'ufficio del giudice, a cui è rimessa alla valutazione in ordine alla necessità della integrazione probatoria richiesta.

La corte ha evidenziato la superfluità della prova indicata dalla difesa e l'inverosimiglianza della versione difensiva fornita dall'imputato, che non ha trovato nessun aggancio nelle emergenze processuali, ed anzi ha ricevuto piena smentita dal contenuto del portafoglio e dalla titolarità della carta della scheda Sim inserita nel telefono sottratto; in conclusione, ha ritenuto non necessaria l'escussione dei numerosi testi indicati dall'imputato, non essendo state peraltro prospettate lacune della motivazione su punti decisivi. 1.2 Anche il secondo motivo di ricorso, che coincide con il primo motivo di appello, è generico e manifestamente infondato poiché per smentire la versione dei fatti offerta dall'imputato, secondo cui il telefono gli apparteneva, la corte ha valorizzato l'intestazione della carta Sim rinvenuta all'interno del telefono cellulare e la circostanza che all'interno del portafoglio sottratto di cui l'imputato rivendicava il possesso vi fosse un foglio relativo ad una denunzia di smarrimento della persona offesa, a riprova della sua disponibilità. [l ricorrente non si confronta con questa motivazione e non controdeduce sul punto. 1.3 Le argomentazioni formulate dalla corte per respingere la richiesta di attenuante del danno di speciale tenuità sono corrette, poiché fanno riferimento al valore non minimo della refurtiva e alla violenza esercitata nei confronti della persona offesa, vittima di un reato plurimo.

La giurisprudenza di legittimità ha anche di recente ribadito che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici. (Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015 Ud. (dep. 29/12/2015 ) Rv. 265685 - 01) 1.4 Il quarto motivo di ricorso si fonda e presuppone una ricostruzione dei fatti che non è stata introdotta in giudizio neppure dall'imputato, il quale ha reso dichiarazioni nell'ambito del giudizio abbreviato.

Dalla comunicazione di reato emerge che gli operanti si sono immediatamente qualificati e dagli atti non risulta che l'imputato non comprenda la lingua italiana. Si tratta pertanto di circostanze di fatto che non sono state adeguatamente dedotte nel giudizio di merito e che non possono essere oggetto di sindacato in questa sede. 2.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/2/2022 Il Consigliere Estensore MARIA DANIA SELLINO