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Sentenza — n. 16993/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16993/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16993/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Taoufik Mohamed e Amine Hicham, a mezzo del comune difensore, impugnano la sentenza in data 18/2/2020 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza in data 25/06/2015 del Tribunale di Firenze, che li aveva condannati per i reati di rapina aggravata e lesione personale. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 581 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16993/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1„ lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta, propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.2.

Parole chiave

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altri capi d'accusa prove acquisite illegalmente altri reati indagine per omicidio azione civile atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 581 c.p
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAOUFIK MOHAMED nato il 12/03/1983 in MAROCCO AMINE HICHAM nato il 12/10/1988 in MAROCCO avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Taoufik Mohamed e Amine Hicham, a mezzo del comune difensore, impugnano la sentenza in data 18/2/2020 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza in data 25/06/2015 del Tribunale di Firenze, che li aveva condannati per i reati di rapina aggravata e lesione personale. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

e) c.p.p., in relazione alla affermazione di responsabilità penale degli imputati per i reati loro ascritti". Il primo motivo di ricorso muove dal riepilogo delle doglianze esposte con il gravame e continua sostenendo che i motivi di appello sono stati disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni "carenti e illogiche in molteplici passaggi". In particolare, i ricorrenti deducono: la non conferenza del riferimento all'ordinanza applicativa della misura cautelare per la ricostruzione della dinamica dei fatti; la contraddittorietà e illogicità del percorso argomentativo che ha superato le perplessità espresse in ordine alle discrasie rilevate tra le dichiarazioni rese da Zeng Guo Sheng e da Zeng Malia davanti ai Carabinieri di Campo Bisenzio, rispetto a quelle da loro rese davanti ai Carabinieri di Signa; l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla constatazione difensiva della possibile suggestione che potrebbe aver colpito la persona offesa e la sorella rispetto al riconoscimento in caserma degli autori della rapina; alla manifesta illogicità della sentenza impugnata, là dove esclude la rilevanza dei tabulati telefonici e delle celle agganciate d& telefono di Amine; la non adeguata motivazione in relazione alle gravi incertezze palesate dai due testimoni, in sede di ricognizione personale effettuata nel giudizio abbreviato; la manifesta carenza della motivazione in ordine al fatto che Arrnne fosse stato riconosciuto solo da Zeng Malia; l'omessa argomentazione in ordine al mancato rinvenimento di alcunché di riconducibile alla rapina all'esito della perquisizione personale e veicolare a carico dei due attuali ricorrenti; l'assenza di resistenza opposta dai due; i precedenti solo in materia di stupefacenti. 1.2. "Violazione dell'art. 606, co. 1 lett.

c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt.125 c.p.p. e 546 c.p.p. con riferimento alla determinazione della pena inflitta agli imputati". A tal proposito si deduce la non esaustività della motivazione con cui la Corte di appello ha confermato la pena, siccome determinata dal primo giudice, essendosi limitata a un generico rinvio alla gravità dei fatti e alla presunta spiccata capacità criminale, senza alcuna ulteriore specificazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso dei ricorrenti è inammissibile perché le questioni sintetizzate nella parte narrativa sono la mera reiterazione delle medesime questioni poste all'attenzione del giudice di appello e da questi disattese. Con riguardo a tali ipotesi, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non nnassimate:

Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1„ lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta, propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.2.

Dalla prima ragione di inammissibilità ora rilevata, discende un'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso. Invero, a fronte di una sentenza che ha dato puntuale risposta, con adeguata motivazione, alle doglianze contenute nell'atto di appello e ribadite con il ricorso per cassazione, il ricorrente -in realtà- non espone alcuna censura che sia astrattamente incasellabile in alcuno dei motivi deducibili in sede di legittimità. Le ragioni sviluppate con l'odierna impugnazione, invero, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, risolvendosi in un'analisi delle risultanze processuali e nella proposta di un risultato probatorio alternativo e antagonista a quello raggiunto dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, anche con riguardo al trattamento sanzionatorio.

Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01;

Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.3. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile perché era già inammissibile -per aspecificità- il correlato motivo di appello, che non esponeva nessuna censura, ma si esauriva in una mera sollecitazione al giudice di merito, collegata a un'apodittica affermazione di eccessività della pena. Va ribadito, quindi, che "la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento", (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. 24/05/2021, Mirabella, Rv. 281630 — 01).

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente An