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Sentenza — n. 16560/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16560/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16560/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione di legge sotto il profilo del travisamento della prova, non essendo Assunta Potenza l'autrice materiale del trasferimento all'estero della valuta provento di reati commessi in Italia dal padre e dal coniuge, in quanto autore di tali operazioni finanziarie fu il coniuge della Potenza, Zenna Giuseppe;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 16560/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La violazione dell'art. 18, decreto legislativo n. 159/2011 non risulta devoluta con l'atto di appello, non dandosene atto nel decreto impugnato e non risultando censurata l'omessa motivazione su di essa.

Parole chiave

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flussi finanziari illeciti coniuge straniero rendita straniera contributo straordinario in denaro sostanza non dichiarata espulsione di familiari
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: POTENZA ASSUNTA nato a NAPOLI( ITALIA) il 26/02/1952 ZENNA STEFANIA nato a NAPOLI il 21/04/1977 avverso il decreto del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni trasmesse dal PG, dott.ssa Giuseppina Casella, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; IN FATTO E-4N-411:13M170 La Corte di Appello di Napoli, con decreto emesso in data 28 ottobre 2021, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 5 novembre 2020 nei confronti di Assunta Potenza, in tema di prevenzione patrimoniale, nel quale è terza interessata la figlia Stefania Zenna. Avverso tale decreto, che aveva confermato la confisca del saldo attivo del conto corrente n. 10112129-0 portante la somma di euro 251.351,06, intestato a Zenna Stefania, propongono ricorso Assunta Potenza e la figlia, terza interessata intestataria del conto corrente, Stefania Zenna, deducendo i seguenti motivi:

1. Violazione di legge sotto il profilo del travisamento della prova, non essendo Assunta Potenza l'autrice materiale del trasferimento all'estero della valuta provento di reati commessi in Italia dal padre e dal coniuge, in quanto autore di tali operazioni finanziarie fu il coniuge della Potenza, Zenna Giuseppe;

2. Omessa motivazione in riferimento al motivo di appello con il quale si era dedotta l'assoluta carenza dimostrativa che i conti correnti in Svizzera fossero stati aperti dalla Potenza e non invece dal di lei coniuge deceduto;

3. Ancora violazione di legge, art. 18, comma 3, lett. f), decreto-legislativo n. 159 del 2011, là dove è stata disposta la confisca dei beni appartenenti a Zenna Giuseppe a distanza di 15 anni dalla sua morte. Omessa motivazione in relazione alla valutazione della documentazione prodotta in primo grado e devoluta nei motivi di appello. La Corte territoriale tenuto conto del fatto che le somme oggetto di esportazione erano provento dell'attività di contrabbando di sigarette svolta dal coniuge della Potenza e non già provvista formata con i proventi dell'attività paterna.

Secondo la difesa, inoltre, dal decreto della Corte di appello non emergono elementi di fatto dai quali inferire che la pericolosità generica di Potenza sussistesse già nel 1994, quando furono acquistati i prodotti finanziari oggetto di confisca. La questione da affrontare è dunque quella relativa alla individuazione del soggetto che ha materialmente prodotto il patrimonio mobiliare depositato in Svizzera e di colui che ha materialmente acceso i conti correnti svizzeri. Secondo la difesa la Corte di appello non ha dato adeguata risposta a tale argomento perché non ha centrato il nucleo della doglianza difensiva esposta con i motivi dj appello.

Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott.ssa Giuseppina Casella, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché prospetta questioni non consentite in sede di legittimità. La Corte di appello ha infatti ottemperato al proprio obbligo di motivazione, dando puntuale risposta a tutte le doglianze difensive, richiamando espressamente ed anzi incorporando la motivazione spesa in relazione al complessivo compendio oggetto di provvedimento di confisca definitivo emesso nei confronti degli stessi soggetti in base ai medesimi presupposti di fatto. La procedura di confisca attinta dal ricorso inerisce infatti oggi ad un conto corrente rimasto casualmente estraneo alla precedente procedura.

1. Con riguardo alla perimetrazione della pericolosità sociale, la Corte di appello ha spiegato che -nonostante la prevenuta avesse riportato una sola condanna nel 2011- essa poteva essere retrodatata al 1994 alla luce della condotta (lungamente descritta nei decreti dei giudici di merito) tenuta dalla Potenza in quell'anno per trasferire e occultare sui conti cifrati presso la BSI SA di Lugano la somma di circa 7 miliardi di lire provento delle attività di contrabbando del padre. Condotta seguita negli anni successivi da una serie sistematica di atti complessi realizzati al fine specifico di rendere sempre più difficoltoso l'accertamento della illecita derivazione genetica di tali fondi occulti, che la Potenza ha realizzato dal 1994 fino al 2015, in maniera continuativa.

Sulla base di ciò, scrive la Corte di appello: a) «non vi è dubbio, infatti, che il trasferimento del denaro in Svizzera nel 1994 integra una condotta delittuosa sintomatica di spiccata pericolosità sociale e si pone come momento iniziale, inequivocabile, dell'adesione della proposta alle logiche delinquenziali del gruppo familiare di appartenenza, segnando una scelta di condivisione che si rinnoverà attraverso tutti gli atti di occultamento e disposizione del denaro riciclato. Una adesione che rimarrà stabile e ferma negli anni, che ha consentito di locupletare una somma enorme, circa 7 miliardi di lire dell'epoca, e che costituisce l'antefatto logico delle successive vicende criminali che hanno riguardato la Potenza, assunta a rango di "responsabile" delle attività usurarie del gruppo quando il padre venne costretto dalle condizioni di salute e dall'età avanzata a ritirarsi progressivamente dagli affari»;

b) con riguardo alla possibilità che le somme illecite provenissero dall'attività delinquenziale di Zenna Giuseppe, la Corte di appello ha osservato che l'assunto difensivo veniva posto in termini meramente probabilistici, in assenza di alcuna dimostrazione. La Corte di merito ha aggiunto che la pericolosità di Potenza Assunta è stata ricavata dall'attività di riciclaggio e non dal delitto presupposto di contrabbando, così che diventa «irrilevante chi abbia materialmente contribuito alla formazione della provvista -il solo Potenza Mario o anche, in ipotesi, Zenna Giuseppe-, perché ciò che conta è che questa fosse illecita (come la difesa postula nello specifico motivo d'impugnazione) e che la Potenza l'abbia consapevolmente occultata». Alla luce della motivazione fin qui sunteggiata, il ricorso si mostra infondato nella parte in cui si denunzia vizio di motivazione per omissione.

2. I residui motivi espongono censure attinenti al vizio di motivazione e che, in quanto tali, non hanno cittadinanza nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione, la cui impugnazione è consentita davanti alla Corte di cassazione soltanto per violazione di legge.

3. La violazione dell'art. 18, decreto legislativo n. 159/2011 non risulta devoluta con l'atto di appello, non dandosene atto nel decreto impugnato e non risultando censurata l'omessa motivazione su di essa.

4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuna delle ricorrenti. P.Q.NI. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. sì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2021. Il Consiglier