Sentenza — n. 16556/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa in data 28 settembre 2021 il Tribunale di Matera, ad esito del giudizio immediato, conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava estinto il reato ex artt. 110 e 636, secondo comma, cod. pen., in relazione all'art. 639-bis cod. pen., ascritto a Lucio Parisi e Rocco Parisi, per intervenuta oblazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 639-bis cod. pen, art. 162-bis cod. pen, art. 636 cod. pen; Sentenza — n. 16556/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 636, secondo comma, cod. pen., in relazione all'art. 639-bis cod. pen., ascritto a Lucio Parisi e Rocco Parisi, per intervenuta oblazione.
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A A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZAnel procedimento a carico di PARISI LUCIO nato il 28/09/1976 a GARAGUSO PARISI ROCCO nato il 02/07/1972 a GARAGUSO avverso la sentenza del 28/09/2021 del TRIBUNALE DI MATERAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla LORI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 28 settembre 2021 il Tribunale di Matera, ad esito del giudizio immediato, conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava estinto il reato ex artt. 110 e 636, secondo comma, cod. pen., in relazione all'art. 639-bis cod. pen., ascritto a Lucio Parisi e Rocco Parisi, per intervenuta oblazione.
2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge. Il Tribunale ha applicato il disposto dell'art. 162-bis cod. pen., affermando erroneamente la natura contravvenzionale del reato contestato.
3. Il ricorso è fondato. Il reato di pascolo abusivo, previsto dall'art. 636, secondo comma, cod. pen. è un delitto per il quale non può trovare applicazione la causa estintiva dell'oblazione, possibile solo per le contravvenzioni, punite con pena pecuniaria (art. 162 cod. pen) o pena alternativa (art. 162-bis cod. pen.). Non è comprensibile come il Tribunale abbia potuto affermare che detto reato "integra una ipotesi di contravvenzione punita con pena alternativa - arresto o ammenda" (peraltro determinando la somma con riferimento al primo comma), quando la condotta ex art. 636 cod. pen., secondo comma, è punita con la pena «della reclusione fino a un anno o della multa da C 20 a C 206».
Va poi ribadito che l'adempimento dell'obbligo pecuniario a seguito dell'ammissione alla oblazione, in difetto delle condizioni previste dalla legge, non determina l'immediata estinzione del reato, condizionata esclusivamente alla verifica, da parte del giudice, della sussistenza delle condizioni previste dalla legge (Sez. 1, n. 23513 del 12/04/2019, Roasenda, Rv. 276142; Sez. 4, n. 78 del 23/11/2012, dep. 2013, Stevanato, Rv. 254378).
4. La sentenza, pertanto, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per il giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 569, comma 4, e 604, comma 6, del codice di rito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi degli atti alla Corte di appello di Potenza. Così deciso il 31 marzo 2022. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore Messini D'Agostini — Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Alfredo Mantovano SECONDA