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Sentenza — n. 16536/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16536/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16536/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli impugna l'ordinanza in data 23/07/2021 del Tribunale di Napoli che ha parzialmente accolto l'appello proposto da Livanis Theodoros e Papaoikonomou Christos -in proprio e nella qualità di amministratori della società Extreme Codes LTD- avverso l'ordinanza in data 21/03/2021 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di revoca o riduzione del sequestro preventivo disposto sempre dal G.i.p. del Tribunale di Napoli con decreto in data 7/9/2020 e avente a oggetto -in via diretta e per equivalente- il profitto del reato di associazione a delinquere, frode informatica e accesso abusivo a un sistema informatico, per un valore pari a euro 10.619.11.22,22. Deduce: 1.1. "Violazione di legge ex art. 325, co. 1 e 606 lett.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 16536/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'Avvocato Gianluigi Ruocco ha depositato memoria nell'interesse di Livanis Theodoros e di Papaoikonomou Christos e sostiene l'inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero perché totalmente orientato su questioni di merito già ampiamente dedotte in sede di udienza dinanzi al Tribunale di Napoli. Eccepisce, altresì Inutilizzabilità della nota prot. 90540/2021 del 20 luglio 2021 perché mai messa a disposizione dei difensori degli indagati e soprattutto mai caricato al "Trattamento Informatico Atti Processuali", c.d. "Tiap". Contesta, infine, la ricostruzione del profitto operata dalla Procura di Napoli sulla base della nota n. 90540 /2021 del 20 luglio 2021 CONSIDERATO IIN DIRITTO 1.

Parole chiave

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indagine su reati finanziari spionaggio economico reati informatici sequestro di dati informatici flussi finanziari illeciti confisca dei proventi di reato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI NAPOLI Nel procedimento a carico di LIVANIS THEODOROS nato in GRECIA il 28/08/1992 PAPAOIKONOMOU CHRISTOS nato in GRIECIA il 18/12/1988 avverso l'ordinanza del 23/07/2021 del TRIBUNALE DI NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la nota dell'Avvocata MARIA GABRIELLA CETRONI CIRAOLO che, nell'interesse di LIVANIS THEODOROS, ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell'Avvocato Avvocato GIANLUIGI DI RUOCCO che, nell'interesse di LIVANIS THEODOROS e di PAPAOIKONOMOU CHRISTOS, ha concluso per l'inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli impugna l'ordinanza in data 23/07/2021 del Tribunale di Napoli che ha parzialmente accolto l'appello proposto da Livanis Theodoros e Papaoikonomou Christos -in proprio e nella qualità di amministratori della società Extreme Codes LTD- avverso l'ordinanza in data 21/03/2021 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di revoca o riduzione del sequestro preventivo disposto sempre dal G.i.p. del Tribunale di Napoli con decreto in data 7/9/2020 e avente a oggetto -in via diretta e per equivalente- il profitto del reato di associazione a delinquere, frode informatica e accesso abusivo a un sistema informatico, per un valore pari a euro 10.619.11.22,22. Deduce: 1.1. "Violazione di legge ex art. 325, co. 1 e 606 lett.

b) c.p.p." Il motivo si occupa della quantificazione dell'ammontare del profitto, e affronta due temi di censura: il primo si rivolge alla parte della motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto non provato l'asservimento del software in uso alla società Xtreme Codes in modo totalitario al fenomeno illecito, così non identificando l'intero fatturato prodotto con il profitto del reato; il secondo, censura il criterio cui ha fatto ricorso il Tribunale per computare il profitto del reato, "sommando algebricamente la cifra di euro 85.811,19 (relativa alle prestazione effettuate a favore degli indagati) e la diversa ulteriore somma pari a euro 1.604.012,99, così come risultante calcolando la differenza tra entrate e uscite degli account paypal e altri rapporti finanziari in uso agli indagati. 1.1.1.

In relazione al primo tema, il Pubblico ministero ricorrente sostiene che il tribunale ha totalmente pretermesso dalla propria valutazione una serie di elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, dai quali era possibile evincere come la somma di euro 1.689.824,18 costituisse uno svilimento sostanziale del quantum illecitamente ricavato. Il ricorrente si riferisce alla nota n. 95841 del 20/07/2018 e alla nota n. 62962 del 18/05/2018, che mettevano in risalto:

a) l'improvviso incremento del volume di affari nel 2016, in coincidenza con l'anno di formazione dell'associazione a delinquere;

b) una serie di movimentazioni su Paypal e Postamat riconducibili a Livanis, Papaoikonoimou e Maccarelli fossero riferibili all'attività illiceità, per come riscontrato dai dati raccolti dai dispositivi informatici sequestrati nel corso delle indagini. 1.1.2. In relazione al secondo tema, il Pubblico ministero sottolinea che "possono muoversi diverse critiche allo sforzo argomentativo" del Tribunale. In particolare, l'Ufficio ricorrente osserva che il Tribunale ha quantificato il profitto sommando gli importi fatturati agli indagati, trascurando di considerare l'inattendibilità della fatturazione della Xtream Codes, siccome dimostrata da una memoria corredata da attività di Polizia giudiziaria. A dimostrazione dell'assunto il Pubblico ministero ha riportato degli stralci della memoria menzionata.2. L'Avvocatessa MARIA GABRIELLA C:ETRONI CIRAOLO ha depositato memoria nell'interesse di LIVANIS THEODOROS, sostenendo l'irrilevanza di quanto dedotto dal Pubblico ministero.

3. L'Avvocato Gianluigi Ruocco ha depositato memoria nell'interesse di Livanis Theodoros e di Papaoikonomou Christos e sostiene l'inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero perché totalmente orientato su questioni di merito già ampiamente dedotte in sede di udienza dinanzi al Tribunale di Napoli. Eccepisce, altresì Inutilizzabilità della nota prot. 90540/2021 del 20 luglio 2021 perché mai messa a disposizione dei difensori degli indagati e soprattutto mai caricato al "Trattamento Informatico Atti Processuali", c.d. "Tiap". Contesta, infine, la ricostruzione del profitto operata dalla Procura di Napoli sulla base della nota n. 90540 /2021 del 20 luglio 2021 CONSIDERATO IIN DIRITTO 1.

Il ricorso è inammissibile perché interamente rivolto alla individuazione della esatta quantificazione del profitto del reato. A tal proposito deve, infatti, ribadirsi che «in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, le divergenze sulla esatta determinazione del valore dei beni oggetto dell'ablazione costituiscono una "quaestio facti" il cui esame è precluso in sede di legittimità», (Sez. 2, Sentenza n. 17584 del 10/01/2013, Iaia, Rv. 255965 - 01; nello stesso senso, non massimate: Sez. 3, Sentenza n. 10824 del 12/02/2019, Agsak;

Sez. 5, Sentenza n. 44920 del 21/06/2018, Berriola e altri; Sez. 2, Sentenza n. 2228 del 4/12/2013, dep. il 2014, Corona).

2. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 21/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saraco Romenico Gallo E> ••••