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Sentenza — n. 16535/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16535/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16535/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 1.1. Per prima cosa, nell'unico motivo vengono congiuntamente, genericamente e indistintamente denunciati i vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. A tale riguardo va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16535/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1. Per prima cosa, nell'unico motivo vengono congiuntamente, genericamente e indistintamente denunciati i vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. A tale riguardo va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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censure procedurali allegazione motivata rigetto provvisorio dell'opposizione azione di convalida del sequestro motivazione inadeguata delle censure costituzionali domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARRIGO GIOVANNI nato a MESSINA il 3:1/03/1975 avverso l'ordinanza del 20/05/2021 del TRIBUNALE DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha concluso per l'inammíssibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma, 8, decreto-legge n. 137/2020. RITENUTO INI FATTO 1. Arrigo Giovanni impugna l'ordinanza in data 20/5/2021 del Tribunale di Messina che ha rigettato l'istanza di riesame proposta contro l'ordinanza in data 3/5/2021 del G.i.p. dello stesso tribunale che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod.pen.

Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, c.p.p. per inosservanza, erronea applicazione nonché carenza, manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui agli artt. 81, 629, 628, comma 3, n. 1 e 416-bis.1, cod.pen.".Il ricorrente introduce il ricorso asserendo che «il Tribunale è addivenuto ad una decisione confermativa, sulla base di una lettura acritica delle limpide emergenze processuali». A sostegno dell'assunto sostiene che il giudizio di gravità indiziaria si fonda sulla base delle dichiarazioni mendaci della persona offesa Mirisola Leonida, per come dimostrato con le dichiarazioni raccolte ai sensi dell'art. 391-bis, cod.proc.pen.

Vengono, dunque, ripercorse le dichiarazioni della persona offesa per evidenziarne la falsità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 1.1. Per prima cosa, nell'unico motivo vengono congiuntamente, genericamente e indistintamente denunciati i vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. A tale riguardo va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. (Così, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata). 1.2. In secondo luogo, va osservato come il tribunale abbia dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi colpevolezza sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa„ riscontrate dalle dichiarazioni di Bellamicina e Carbonaro, oltre che dalla documentazione in atti il tutto coniugato all'assenza di elementi idonei a far ritenere la sussistenza di un intento calunnatorio. A fronte di ciò, l'unico motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di un risultato valutativo alternativo a quello raggiiunto dai giudici di merito, senza dedurre censure cui sia consentito l'accesso al giudizio di legittimità.

Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01;

Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep.13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saraco Do enico Gallo 'ti 0.w.. e. J1