Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal interest in the penalty reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lacked a legitimate legal interest in challenging the reduced fine. The appellant argued that the appellate court should have reduced the fine to match the reduction in imprisonment when the separate offense of driving without a license was removed. The court determined that the appellate court's decision resulted in a more favorable overall penalty than the appellant's theoretical calculation, thereby negating any standing to contest the ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to correct errors in sentencing when the appellant demonstrates no legal interest in the outcome, as the final penalty is more favorable than the appellant's proposed alternative.
Parole chiave
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MPL„!FICATA SENTENZA sul ricorso proposto da LACATUS IONUT, nato in Romania il 21 settembre 1990 avverso la sentenza n. 2030/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Catania il 15 ottobre 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 23 marzo 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 ottobre 2020 la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LACATUS IONUT in ordine al reato di guida senza patente, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e ha ridotto la pena in relazione al reato di ricettazione nella misura di mesi 7 di reclusione ed euro 200,00 di multa, a titolo di aumento per la continuazione con la pena inflitta con sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 2863/2014. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'illegalità della pena, per non avere la Corte territoriale, una volta eliminata la pena inflitta per il reato di guida senza patente, ridotto la pena pecuniaria (il giudice di primo grado aveva determinato la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa; la Corte territoriale ha ridotto la pena in mesi 7 di reclusione ed euro 200,00 di multa).
Partendo dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 40983 del 2018, secondo cui, se il reato più grave è punito con pena detentiva e pecuniaria e quello satellite solo con la pena pecuniaria, sono aumentate, a titolo di continuazione, entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva, il ricorrente ha affermato che si dovrebbe ritenere che il giudice di primo grado, dopo avere stabilito la pena base detentiva e pecuniaria per il reato di ricettazione, aveva aumentato entrambe le pene a titolo di continuazione con il reato di guida senza patente e aveva ragguagliato la pena detentiva a quella pecuniaria.
Ne discenderebbe che, al fine di eliminare l'aumento per la continuazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto ridurre la pena pecuniaria, di contro lasciata inalterata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, stante il difetto di interesse del ricorrente. 1.1 Il giudice di primo grado ha determinato la pena in 8 mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa, già operata la riduzione per effetto della scelta del rito abbreviato, così che deve ritenersi che la pena, effettuato l'aumento a titolo di continuazione e prima della riduzione per la scelta del rito, era pari a 1 anno di reclusione ed euro 300,00 di multa. Posto che il ragguaglio della pena detentiva in pena pecuniaria è pari ad euro 250,00, se si seguisse l'assunto del ricorrente, il giudice di primo grado, a titolo di continuazione per il reato di guida senza patente, avrebbe aumentato la pena base detentiva di un giorno di reclusione, così da aversi 250,00 euro di multa (pari a un giorno di reclusione) più 50,00 di multa, quest'ultima, a sua volta, già comprensiva dell'aumento per la continuazione.
La Corte d'appello, eliminato il reato di guida senza patente, a fronte dell'assunto del ricorrente, avrebbe dovuto eliminare dalla pena pecuniaria un giorno di reclusione (ossia euro 250,00) e la quota parte di euro 50,00 di multa, applicata anch'essa a titolo di continuazione. Di fatto, la Corte territoriale ha eliminato un mese di reclusione e mantenuto inalterata la pena pecuniaria ma, riducendo la pena di un mese di reclusione (da 8 mesi a 7 mesi di reclusione), ha inflitto una pena complessiva molto più favorevole di quella cui si sarebbe pervenuti, se fosse stato eliminato dalla pena pecuniaria di euro 300,00 l'aumento di pena disposto a titolo di continuazione, come innanzi indicato (ossia euro 250,00 e la quota parte di-euro 50,00 di multa, applicata anch'essa a titolo di continuazione).
Ne discende che difetta l'interesse del ricorrente a dedurre l'errore lamentato. 1.2 Del pari, difetta l'interesse del ricorrente a dedurre l'illegalità della pena, fissata in euro 200,00 di multa e, dunque, in misura a lui favorevole, in quanto al di sotto del minimo edittale. Peraltro, in difetto di ricorso della Parte pubblica, l'errore non può essere emendato da questa Corte.
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 23 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosari