Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and violation of appellate court powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant exceeded the limits of a legitimacy review. The appellant argued that the lower court failed to prove theft and that the injuries were inconsistent with the assault narrative, while the prosecution requested dismissal for genericity. The court rejected these arguments, ruling that the appellate court cannot re-evaluate factual elements or adopt new interpretations of evidence, and found the lower court's reasoning logically sound and coherent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-examine factual elements or adopt new interpretations of evidence, limiting its review to the logical and legal coherence of the lower court's reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UDDIN MOHAMMED MONIR nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 24/11/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, connma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per genericità dei motivi.
RITENUTO INI FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 30 settembre 2014 dal Tribunale di Macerata in relazione a fattispecie di rapina, lesioni e porto di coltello 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato UDDIN Mohamnned Monr articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità in quanto mancherebbe la prova della sottrazione del bene, non risultando certo che l'imputato si sia impossessato di soldi o cellulare o che avesse la disponibilità di un coltello.
Nemmeno la SIM del telefono cellulare sottratto, peraltro intestata ad altra persona, avrebbe permesso di giungere alla individuazione del cellulare stesso. Inoltre, i testi richiamati a riscontro avrebbero descritto un'aggressione e non una rapina; le stesse lesioni non sarebbero coerenti con il narrato della persona offesa medesima . Ne conseguirebbe comunque l'intervenuta prescrizione perlomeno dei delitti di lesioni e porto di coltello.
3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020,, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Fulvio Baldi - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile 2. Il motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi (si veda, ex nnultis, Sez.
VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzate le dichiarazioni della persona offesa e le ulteriori prove dichiarative nonché la diretta valutazione delle fotografie delle ferite della persona offesa scattate in momento prossimo ai fatti e assolutamente coerenti alla descrizione delle condotte degli aggressori offerta dalla vittima. 2.1.
La dedotta estinzione per prescrizione della contravvenzione di cui al capo B) prima della pronuncia della sentenza di secondo grado non risulta sussistente in conseguenza del fatto che il termine prescrizionale - che, ove non vi fossero state sospensioni, avrebbe dovuto spirare alla data del 5 novembre 2016 - risulta essere stato sospeso dal 18 settembre 2012 all'8 gennaio 2013 per effetto dell'adesione all'astensione alle udienze del difensore dell'imputato e del conseguente rinvio disposto a tale titolo.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i Roma, il 2