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Sentenza — n. 16260/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16260/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16260/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Campanella Matteo impugna l'ordinanza in data 23/09/2021 del Tribunale di Roma che, in sede di appello cautelare, ha confermato l'ordinanza in data 12/03/2021 del G.i.p. del Tribunale di Roma che ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, ovvero la sua modifica. Deduce: 1.1. "Violazione ed erronea applicazione dell'art. 274 c.p.p. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1I, lett.

Regesto Legislator

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art. 274 c.p, art. 568 c.p; Sentenza — n. 16260/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il 14 gennaio 2022 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta da Campanella con firma autenticata dal suo difensore. La rinuncia è stata giustificata con la sopravvenuta carenza di interesse, "in quanto la Corte di appello di Roma [...] ha già revocato l'applicazione della misura cautelare oggetto dell'impugnazione".

Parole chiave

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attenuazione della pena riduzione della pena riduzione della multa modifica della sentenza responsabilità scemata ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 274 c.p
"Violazione ed erronea applicazione dell'art. 274 c.p.p.
art. 568 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA MATTEO nato a ROMA il 26/08/1996 avverso l'ordinanza del 23/09/2021 del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Campanella Matteo impugna l'ordinanza in data 23/09/2021 del Tribunale di Roma che, in sede di appello cautelare, ha confermato l'ordinanza in data 12/03/2021 del G.i.p. del Tribunale di Roma che ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, ovvero la sua modifica. Deduce: 1.1. "Violazione ed erronea applicazione dell'art. 274 c.p.p. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1I, lett.

b) ed e), c.p.p.". Il ricorrente si lamenta dell'omessa pronuncia circa la richiesta di modifica della misura cautelare, con la riduzione dei giorni di presentazione. Sostiene che Au--,- --, tale richiesta non può ritenersi implicitamente disattesa con il rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare. Aggiunge che -diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale- nessuno degli elementi valorizzati nell'atto di appello erano già stati valutati in sede di genesi della misura cautelare, soprattutto in relazione al tempo decorso senza violazione delle prescrizioni; l'esito del giudizio di primo grado, con la determinazione di una pena ridotta rispetto ai limiti edittali; la concessione delle circostanze attenuanti generiche; il trascorrere di un ulteriore ampio margine temporale in cui non erano emesi ulteriori carichi pendenti. Specifica, poi, che la motivazione è illogica nella parte in cui afferma che l'appello non si era confrontato con il provvedimento del G.i.p., là dove, invece, viceversa, era stato il G.i.p. a non valutare i temi proposti con l'istanza.

2. Il 14 gennaio 2022 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta da Campanella con firma autenticata dal suo difensore. La rinuncia è stata giustificata con la sopravvenuta carenza di interesse, "in quanto la Corte di appello di Roma [...] ha già revocato l'applicazione della misura cautelare oggetto dell'impugnazione".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta carenza di interesse. Per come anticipato in premessa, infatti, il ricorrente ha comunicato che la misura cautelare è stata revocata. Va, dunque, osservato che, una volta disposta la revoca della misura cautelare di cui si voleva ottenere l'annullamento, non vi è più alcun interesse ad impugnare, atteso che l'interesse ad impugnare richiamato dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01 seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3 -, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01). In altre parole, l'interesse a impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire -dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato - un vantaggio concreto.Nel caso di specie il ricorrente ha esplicitamente dichiarato di non avere più interesse al ricorso e vi ha rinunciato.

A tale ulteriore proposito va altresì osservato che ea rinuncia all'impugnazione, infatti, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747).

Da tutto ciò l'inammissibilità del ricorso.

2. Il ricorrente va esente sia dalla condanna alle spese del procedimento, sia al pagamento di una somma in favore della Cassa della ammende, volendosi dare continuità al principio di diritto in forza del quale «in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza», (Sez. 3 - , Sentenza n. 29593 del 26/05/202, Lombardi, Rv. 281785 — 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 20 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il P