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Sentenza — n. 15950/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15950/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15950/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza emessa in data 11 agosto 2021 il Tribunale di Milano, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di Salvatore Ippolito, confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati, entrambi aggravati, di rapina e minaccia a pubblico ufficiale in concorso.

Regesto Legislator

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art. 274 cod. proc. pen, art. 275-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 15950/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa.

Parole chiave

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luogo del reato commisurazione della pena per rapina prova del dolo tentata rapina inchiesta penale permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 274 cod. proc. pen
Va sul punto ribadito che l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n.
art. 275-bis cod. proc. pen
Non è affatto illogica la valutazione del Tribunale circa l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari, anche con l'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IPPOLITO SALVATORE nato a NAPOLI il 09/08/1985 avverso la ordinanza del 11/08/2021 del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. Annalisa SENESE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 11 agosto 2021 il Tribunale di Milano, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di Salvatore Ippolito, confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati, entrambi aggravati, di rapina e minaccia a pubblico ufficiale in concorso.

2. Ha proposto ricorso Salvatore Ippolito, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per vizio motivazionale in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, eventualmente con applicazione del braccialetto elettronico. Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha utilizzato congetture per disattendere le deduzioni difensive con le quali la difesa aveva osservato come la misura meno afflittiva di quella di massimo grado fosse idonea a contenere il rischio di recidiva, evidenziando il ruolo marginale ricoperto da Salvatore Ippolito nella rapina commessa in banca, il rispetto delle prescrizioni impostegli nel 2012 in occasione di una misura alternativa alla detenzione, la sua spontanea costituzione in carcere dopo la conoscenza dell'ordinanza di custodia cautelare.

Tale ultima scelta "era oggettivamente idonea ad abbattere in concreto il rischio di violazione delle regole di autocontrollo", contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, che pure, in modo congetturale, ha ricondotto a finalità utilitaristiche il rispetto delle prescrizioni imposte in passato a Ippolito, la cui estraneità a condotte violente nel corso della rapina è stata indebitamente trascurata. Il provvedimento del Tribunale illogicamente fa riferimento a presunti contatti dell'indagato con soggetti del medesimo ambiente criminale napoletano e ad attività illecite che lo stesso potrebbe svolgere senza lasciare il proprio domicilio, considerato che reati della stessa specie di quelli contestati a Ippolito non potrebbero essere commessi in ambiente domestico.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto è manifestamente infondato e in parte generico.2. Il Tribunale ha valutato le argomentazioni difensive inerenti alla scelta della misura cautelare, ma le ha disattese con motivazione adeguata e tutt'altro che illogica. Richiamando anche la ricostruzione del fatto operata dal G.i.p., l'ordinanza impugnata ha evidenziato le modalità professionali, estremamente violente e pericolose, con le quali agì il gruppo criminale composto da sette persone, una delle quali non esitò a puntare un'arma alla testa del direttore della banca per evitare l'irruzione della polizia e fuggire dopo avere sottratto il contenuto di sei cassette di sicurezza.

Va sul punto ribadito che l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522, Silvestrin;

Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944, in motivazione; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo v. Sez. 2, n. 25158 del 14/05/2021, Nasti, non mass.). Nel caso di specie, l'accurata preparazione del delitto, con modalità condivise, prevedeva una ripartizione dei ruoli e quello svolto dal ricorrente fu "certamente non marginale", come osservato dal Tribunale, che pure ha logicamente svalutato il rispetto di prescrizioni imposte (nel lontano 2012) in occasione di una misura alternativa alla detenzione, trattandosi di una scelta caratterizzata "dall'assenza di una (completamente) libera volontà del soggetto di autodeterminarsi", al pari di quella di costituirsi, una volta appreso della ordinanza custodiale.

Con logica motivazione il Tribunale ha escluso che questa ultima decisione sia stata, da parte di Salvatore Ippolito, un "segno tangibile ed attuale della capacità di revisione critica del suo agire", considerato anche che, alla luce di un incontro con due complici e dell'utilizzo di utenze occulte, dopo la realizzazione del delitto di cui si tratta, è emerso come con tutta probabilità "il ricorrente fosse stato contattato dai correi per la consumazione delle ulteriori rapine da eseguire, sempre con la tecnica del buco, in danno di una banca dell'hinterland milanese e di un'altra sita nel torinese": il ricorso ha omesso di confrontarsi con questa rilevante circostanza, rimarcata nell'ordinanza impugnata (pag. 11), mentre solo nelle proprie conclusioni, replicando al Procuratore generale, la difesa ha apoditticamente contestato detto rilievo.

3. Il Tribunale ha altresì evidenziato i precedenti penali e giudiziari, tutti gravi e specifici, dei quali è gravato Ippolito, tornato a delinquere nonostante l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, circostanza con fondamento ritenuta "fortemente sintomatica di come le precedenti condanne non abbiano sortito alcuna efficacia deterrente né tantomeno rieducativa". L'ordinanza ha anche osservato che la misura più gradata degli arresti domiciliari sarebbe inidonea a prevenire il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie da parte dell'imputato, privo della capacità di autocontrollo e di attività lavorativa, risultando evidentemente irrilevante il luogo ove egli sarebbe sottoposto alla misura richiesta, in ragione della natura dei reati la cui commissione si tende a prevenire (delitti contro il patrimonio).

Non è affatto illogica la valutazione del Tribunale circa l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari, anche con l'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen., considerato che l'indagato potrebbe approfittare "degli inevitabili margini di libertà per non disperdere i contatti necessari al fine di reiterare, magari in tempi migliori, la medesima attività delinquenziale" (pag.

13) o comunque per programmare o preparare analoghi reati. Va ricordato, in proposito, che i delitti "della stessa specie" di cui all'art. 274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. sono non solo quelli che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche le fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392; Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444; Sez. 3, n. 36319 del 05/07/2001, Vasiliu, Rv. 220031).

4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25 marzo 2022. Il Consigliere estensore o Messini D'