Sentenza — n. 15927/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 16/04/2021, previa riqualificazione del fatto contestato nel reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.), confermava la sentenza di condanna di Andrea Mazzeo del Tribunale di Lecce del 13/09/2017 per il reato, diversamente qualificato, di furto in abitazione (art. 624- bis cod. pen.). Il reato di ricettazione, come ritenuto dalla Corte d'appello, era consistito nell'avere ricevuto e custodito alcuni oggetti provenienti dal delitto di furto in abitazione commesso da Damiano De Pascalis (poi deceduto) nell'abitazione della madre, al fine di procurarsi il profitto consistente in parte del ricavato della vendita della refurtiva. * 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 624- bis cod. pen, art. 648 c.p, art. 379 c.p, art. 379 cod. pen; Sentenza — n. 15927/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore ella cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
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guente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZEO ANDREA, nato a LECCE il 18/08/1976 avverso la sentenza del 16/04/2021 della Corte d'appello di Lecce A visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 16/04/2021, previa riqualificazione del fatto contestato nel reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.), confermava la sentenza di condanna di Andrea Mazzeo del Tribunale di Lecce del 13/09/2017 per il reato, diversamente qualificato, di furto in abitazione (art. 624- bis cod. pen.). Il reato di ricettazione, come ritenuto dalla Corte d'appello, era consistito nell'avere ricevuto e custodito alcuni oggetti provenienti dal delitto di furto in abitazione commesso da Damiano De Pascalis (poi deceduto) nell'abitazione della madre, al fine di procurarsi il profitto consistente in parte del ricavato della vendita della refurtiva. * 2.
Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Lecce ha proposto ricorso Andrea Mazzeo, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo. Il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo «alla riqualificazione del fatto nel reato di ricettazione ex [...] art. 648 c.p. rispetto all'ipotesi meno grave di favoreggiamento ex art. 379 c.p.» e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà della motivazione con riguardo «alla riqualificazione del fatto rispetto alle dichiarazioni rese dall'imputato Mazzeo all'udienza del 13.09.2017».
Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare la censura, avanzata nell'atto di appello, con la quale era stata sostenuta «la condotta penalmente irrilevante del Mazzeo che può essere certamente inquadrata nella connivenza non punibile, essendosi soltanto limitato a trasportare, su ordine del De Pascalis, la refurtiva in un luogo indicato dal medesimo». Sotto un secondo profilo, il ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione «rispetto a quanto dichiarato dal Mazzeo» - che sarebbe stato travisato - con, anche, la conseguente erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione anziché di quello del reato di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 cod. pen.
Il ricorrente asserisce che il Mazzeo aveva dichiarato «di aver eseguito gli ordini di trasportare i beni presso un deposito del De Pascalis, e ciò a prescindere da quanto il De Pascalis gli avrebbe successivamente detto e cioè che se avesse venduto i beni [...] avrebbe, eventualmente, pagato il debito nei suoi confronti per l'onesto lavoro come factotum svolto presso la sua abitazione», con la conseguenza che «[l]a possibilità di pagamento del credito del Mazzeo, prospettata dal De Pascalis, non è stata circostanza determinante della condotta agevolatrice dell'imputato, posta in essere, invece, a prescindere da aleatorie promesse di retribuzione e solo nell'interesse esclusivo dell'autore del reato per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto, senza che assumesse valore determinante il successivo utilizzo dei relativi proventi che ne avrebbe fatto il De Pascalis».
La Corte d'appello avrebbe quindi «assu[nto] nella condotta del Mazzeo la sussistenza della finalità di profitto [propria del reato di ricettazione] per il solo fatto che fosse creditore del De Pascalis». CONSIDERATO IN DIRITTA) 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Quanto al primo profilo di esso, è di tutta evidenza che, con ritenere sussistenti gli elementi integranti il delitto di ricettazione, la Corte d'appello ha implicitamente ovviamente escluso che la condotta del Mazzeo potesse essere considerata penalmente irrilevante, come sostenuto nel motivo di appello di cui il ricorrente lamenta l'omesso esame. 1.2.
Parimenti manifestamente infondato è il secondo profilo del motivo. 1.2.1. Si deve rammentare che Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che «la distinzione tra il delitto di ricettazione e quello di favoreggiamento [si] fonda sul diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale: - nel favoreggiamento opera nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, al solo fine di prestargli aiuto per contribuire ad assicurargliene il prodotto od il profitto, senza trarre per sé o per terzi alcuna utilità; - nella ricettazione opera successivamente alla commissione del reato presupposto con dolo specifico, caratterizzato dal fine di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice.
Resta, inoltre, salvo il caso che l'agente abbia prestato, od anche soltanto offerto, l'aiuto de quo, per una finalità di profitto propria del medesimo agente e comune all'autore del reato o di terzi, ma prima o durante la commissione del reato "principale": in tal caso l'agente risponderà di concorso in quest'ultimo reato» (Sez. 2, n. 10980 del 22/01/2018, Quattrocchi, Rv. 272370-01; Sez. 2, n. 30744 del 10/04/2014, Grieco, Rv. 260025-01; nello stesso senso: Sez. 2, n. 47171 del 06/12/2005, Properzi, Rv. 232931-01; Sez. 6, n. 3407 del 21/02/1994, Corrias, Rv. 198264-01).
La Corte d'appello di Lecce ha fatto corretta applicazione di tali principi. Essa ha infatti ritenuto la sussistenza del reato di ricettazione mettendo in evidenza come l'imputato «non si limitava a custodire la refurtiva, ma ciò faceva nella prospettiva dell'ingiusto profitto», costituito, in particolare, dalla «ricezione di una parte dei proventi della vendita dei beni rubati dal De Pascalis». 1.2.2. Con riguardo, poi, all'asserito travisamento delle dichiarazioni del Mazzeo - sulle quali si è fondata, unitamente alle dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro della refurtiva, la ricostruzione della Corte d'appello - si deve rammentare che, con riguardo al ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406-01;
Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato come il Mazzeo avesse dichiarato di avere ricevuto la refurtiva dal De Pascalis il quale l'aveva sottratta alla madre allo scopo di rivenderla per ricavare il denaro che avrebbe utilizzato anche per pagare il Mazzeo per alcuni servizi che questi gli aveva reso. Orbene, tra il senso intrinseco di tale dichiarazione e il significato che ne ha tratto la Corte d'appello - cioè che il Mazzeo aveva ricevuto la refurtiva con il fine di trarne il profitto costituito dalla ricezione di parte del ricavato della vendita della stessa - non sussiste alcuna palese e non controvertibile difformità, venendo in rilievo, esclusivamente, l'intangibile valutazione, da parte del giudice di merito, del significato probatorio della dichiarazione.
2. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore ella cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. 'Consigliem estenso IL Preside te i; Gius