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Sentenza — n. 15918/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15918/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15918/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, parzialmente riformando, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Fermo emessa il 12 aprile 2018, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di appropriazione indebita della somma di curo 6750,00 appartenente al suo avvocato di fiducia per le spese legali, della quale aveva il possesso in quanto ricompresa nell'importo di un assegno da lui negoziato che portava la somma ottenuta da una compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento del danno.

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen; Sentenza — n. 15918/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Massimo Gironacci deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente sostiene, richiamando recente giurisprudenza di legittimità, che l'assegno era intestato esclusivamente a lui ed egli non era consapevole di dover distrarre alcunché a favore del suo difensore a titolo di spese legali, essendo solo obbligato a pagare la parcella sulla base di accordi con il professionista, con conseguente eventuale rilievo meramente civilistico del mancato pagamento, peraltro non realizzatosi avendo il ricorrente messo a disposizione del suo difensore la somma di circa 2500 euro.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale gravi addebiti penali ricorso di annullamento ritardo ingiustificato dell'azione penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
Il collegio intende ribadire il principio di diritto, evocato in ricorso, secondo il quale, non integra il delitto di cui all'art. 646 cod. pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Gironacci Massimo, nato a Fermo il 07/08/1960, avverso la sentenza del 08/09/2020 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. Alessandro Bargoni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, parzialmente riformando, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Fermo emessa il 12 aprile 2018, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di appropriazione indebita della somma di curo 6750,00 appartenente al suo avvocato di fiducia per le spese legali, della quale aveva il possesso in quanto ricompresa nell'importo di un assegno da lui negoziato che portava la somma ottenuta da una compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento del danno.

2. Ricorre per cassazione Massimo Gironacci deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente sostiene, richiamando recente giurisprudenza di legittimità, che l'assegno era intestato esclusivamente a lui ed egli non era consapevole di dover distrarre alcunché a favore del suo difensore a titolo di spese legali, essendo solo obbligato a pagare la parcella sulla base di accordi con il professionista, con conseguente eventuale rilievo meramente civilistico del mancato pagamento, peraltro non realizzatosi avendo il ricorrente messo a disposizione del suo difensore la somma di circa 2500 euro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Il collegio intende ribadire il principio di diritto, evocato in ricorso, secondo il quale, non integra il delitto di cui all'art. 646 cod. pen. la condotta del soggetto danneggiato che ometta di versare al difensore la somma di denaro direttamente liquidata in proprio favore dall'ente assicurativo a titolo di spese legali, poiché tale somma è di esclusiva proprietà della parte ed il pagamento della prestazione al professionista costituisce un obbligo interno al rapporto di mandato, con conseguente rilievo esclusivamente civilistico (Sez. 2, n. 27829 del 03/05/2019, Galloro, Rv. 276956; Sez. 2, n. 25344 del 25/05/2011, Giannone, Rv. 250767). Il caso in esame non fa eccezione, anche tenuto conto di quanto accertato in fatto dai giudici di merito, posto che l'assegno proveniente dalla compagnia assicuratrice era intestato al ricorrente ed egli si era assunto l'obbligazione - il cui inadempimento ha rilievo solo civilistico -- di consegnare al proprio difensore di fiducia una parte della somma a titolo di spese legali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, revoca le statuizioni civili. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.03.2022. Il Consigliere estensore Il Presid i '''SS,AZIONE Giuseppe Sgadari Gepp