Sentenza — n. 15915/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, riformando la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Lecco il 27 marzo 2018, dichiarava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata ascrittogli e lo condannava alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 15915/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, riformando la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Lecco il 27 marzo 2018, dichiarava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata ascrittogli e lo condannava alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Barbieri Antonello, nato a Milano il 26/09/1971, avverso la sentenza del 20/10/2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale , che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. Lucio Lucia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, riformando la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Lecco il 27 marzo 2018, dichiarava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata ascrittogli e lo condannava alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
2. Ricorre per cassazione Antonello Barbieri. Si dà atto che è pervenuta in cancelleria remissione della querela ad opera della persona offesa con revoca della costituzione di parte civile, nonché accettazione da parte dell'imputato della remissione. Pertanto, il reato è estinto per remissione della querela con le consequenziali statuizioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela e, per l'effetto, revoca le statuizioni civili e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.03.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Geppino R CC