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Sentenza — n. 15901/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15901/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15901/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la responsabilità per il reato di tentata rapina; tuttavia non riconosceva né l'attenuante prevista dall'art. 62 n.4) cod. pen. né le attenuanti generiche. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la condotta contestata avrebbe dovuto essere qualificata come tentato furto. 2.1.1. Il motivo è inammissibile in quanto la invocata riqualifica è incompatibile con la ricostruzione della condotta emergente dalle due sentenze conformi di merito secondo cui il ricorrente aveva aggredito fisicamente la persona offesa al fine di strappargli il cellulare; l'aggressione alle spalle aveva causato la caduta dell'offeso ed era funzionale all'impossessamento del telefono (pag. 6 della sentenza impugnata). Non ci sono, pertanto, margini per la riqualificazione del fatto nella più lieve fattispecie del furto che implica la assenza di violenza funzionale all'impossessamento. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: avrebbe dovuto essere riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 62 n.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15901/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n.4) cod. pen. né le attenuanti generiche. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la condotta contestata avrebbe dovuto essere qualificata come tentato furto. 2.1.1. Il motivo è inammissibile in quanto la invocata riqualifica è incompatibile con la ricostruzione della condotta emergente dalle due sentenze conformi di merito secondo cui il ricorrente aveva aggredito fisicamente la persona offesa al fine di strappargli il cellulare; l'aggressione alle spalle aveva causato la caduta dell'offeso ed era funzionale all'impossessamento del telefono (pag. 6 della sentenza impugnata). Non ci sono, pertanto, margini per la riqualificazione del fatto nella più lieve fattispecie del furto che implica la assenza di violenza funzionale all'impossessamento. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: avrebbe dovuto essere riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 62 n.

Parole chiave

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aggressione fisica reati violenti tentate lesioni personali gravi rapina qualificata infrazione qualificata coazione sessuale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SLIMANI YOUSSEF nato il 05/10/1984 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la responsabilità per il reato di tentata rapina; tuttavia non riconosceva né l'attenuante prevista dall'art. 62 n.4) cod. pen. né le attenuanti generiche.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la condotta contestata avrebbe dovuto essere qualificata come tentato furto. 2.1.1. Il motivo è inammissibile in quanto la invocata riqualifica è incompatibile con la ricostruzione della condotta emergente dalle due sentenze conformi di merito secondo cui il ricorrente aveva aggredito fisicamente la persona offesa al fine di strappargli il cellulare; l'aggressione alle spalle aveva causato la caduta dell'offeso ed era funzionale all'impossessamento del telefono (pag. 6 della sentenza impugnata). Non ci sono, pertanto, margini per la riqualificazione del fatto nella più lieve fattispecie del furto che implica la assenza di violenza funzionale all'impossessamento. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: avrebbe dovuto essere riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 62 n.

4) cod. pen. 2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata. Si ribadisce che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è infatti sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015 - dep. 29/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010 - dep. 20/05/2010, Uccello, Rv. 247363; Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006 - dep. 19/12/2006, Massimi e altro, Rv. 235386) Nel caso in esame la Corte di appello, con valutazione di merito incensurabile in questa sede in quanto non manifestamente illogica, rilevava che il danno che la persona offesa avrebbe patito se il cellulare fosse stato trafugato era di non lieve entità (200 euro); a ciò si aggiungeva il danno alla persona cagionato dalla aggressione qualificata come "brutale" (pag. 8 della sentenza impugnata). 2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dele circostanze attenuanti generiche. 2.3.1. Il motivo è inammissibile.Il collegio ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) Nel caso in esame veniva ritenuta ostativa alla concessione delle attenuanti generiche la particolare gravità e violenza della condotta indicativa di una personalità aggressiva ed incline alla violenza. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno