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Sentenza — n. 15898/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15898/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15898/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Gomma Rosario ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 14/01/2020 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato dai reati di cui all'art. 483 cod.pen., confermato la condanna per diverse ipotesi di riciclaggio. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che il giudice di primo grado aveva letto ed utilizzato i verbali di udienza contenenti prova dichiarativa in un procedimento parallelo: la Corte territoriale aveva confermato implicitamente la valenza della eccezione, ritenendo però che il convincimento del Tribunale era basato sulle annotazioni riportate in atti e sulle comunicazioni telefoniche oggetto di intercettazione, ma ciò non faceva venir meno la fondatezza della doglianza, vista l'illegittimità dell'acquisizione d'ufficio, in sede di giudizio abbreviato, di verbali contenenti dichiarazioni di testimoni in altro procedimento, con conseguente nullità ex art. 179 cod.proc.pen. 1.2 II difensore lamenta inoltre che la Corte di appello aveva confermato integralmente il giudizio di responsabilità dell'imputato senza chiarire il percorso logico posto a base del proprio convincimento, se non richiamando la motivazione del giudice di primo grado, e senza fornire adeguata risposta agli specifici rilievi mossi con l'atto di gravame, nel quale era stata contestata per ciascun capo di imputazione la valenza probatoria degli elementi acquisiti. 1.3 Il difensore osserva che l'apparato logico posto a base della sentenza di secondo grado non era esente da vizi, non evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito fossero pervenuti all'asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità: dalla ricostruzione delle annotazioni di servizio della Polizia Giudiziaria risultava in primo luogo che l'attività di intercettazione era iniziata nel luglio 2012 che vedeva coinvolti Iorio Giuseppe e Di Muro Andrea, senza alcun coinvolgirnénto di Gomma, che era invece stato interessato da altro procedimento penale davanti alla Procura Militare di Verona, definito con senza di non luogo a procedere; dalla lettura del verbale di interrogatorio di Gomma si evinceva che lo stesso aveva dichiarato di conoscere Iorio e di non conoscere il coimputato Assane Dieye, che gli era stato presentato da Iorio come commerciante di macchine, e non vi era alcuna intercettazione che collegasse Gomma ai coimputati Turchi Stefano, Nilson, Rettore e Diop Lamane; il ruolo di Gomma era quello di stazionare qualche volta nell'area del parcheggio dell'azienda di lodo e di aprire il cancello, a puro scopo di amicizia, e non vi era \ prova che sapesse cosa facevano brio e Assane, né della provenienza delittuosa dei veicoli presenti sul piazzale e che venivano caricati sul container, né degli accordi che intercorrevano tra gli altri coimputati.

Regesto Legislator

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art. 483 cod.pen, art. 179 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15898/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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partecipazione al reato assistenza giudiziaria in materia civile altri reati risarcimento per atto illecito infrazioni alle norme della circolazione prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod.pen
Il difensore di Gomma Rosario ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 14/01/2020 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato dai reati di cui all'art. 483 cod.pen., confermato la condanna per diverse ipotesi di riciclaggio.
art. 179 cod.proc.pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GOMMA ROSARIO nato a NAPOLI il 18/02/1966 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. MARIA PAOLA DI BIAGIO, in sostituzione dell'Avv. GIOVANNI STAGNARO, che ha insistito nei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Gomma Rosario ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 14/01/2020 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato dai reati di cui all'art. 483 cod.pen., confermato la condanna per diverse ipotesi di riciclaggio. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che il giudice di primo grado aveva letto ed utilizzato i verbali di udienza contenenti prova dichiarativa in un procedimento parallelo: la Corte territoriale aveva confermato implicitamente la valenza della eccezione, ritenendo però che il convincimento del Tribunale era basato sulle annotazioni riportate in atti e sulle comunicazioni telefoniche oggetto di intercettazione, ma ciò non faceva venir meno la fondatezza della doglianza, vista l'illegittimità dell'acquisizione d'ufficio, in sede di giudizio abbreviato, di verbali contenenti dichiarazioni di testimoni in altro procedimento, con conseguente nullità ex art. 179 cod.proc.pen. 1.2 II difensore lamenta inoltre che la Corte di appello aveva confermato integralmente il giudizio di responsabilità dell'imputato senza chiarire il percorso logico posto a base del proprio convincimento, se non richiamando la motivazione del giudice di primo grado, e senza fornire adeguata risposta agli specifici rilievi mossi con l'atto di gravame, nel quale era stata contestata per ciascun capo di imputazione la valenza probatoria degli elementi acquisiti. 1.3 Il difensore osserva che l'apparato logico posto a base della sentenza di secondo grado non era esente da vizi, non evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito fossero pervenuti all'asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità: dalla ricostruzione delle annotazioni di servizio della Polizia Giudiziaria risultava in primo luogo che l'attività di intercettazione era iniziata nel luglio 2012 che vedeva coinvolti Iorio Giuseppe e Di Muro Andrea, senza alcun coinvolgirnénto di Gomma, che era invece stato interessato da altro procedimento penale davanti alla Procura Militare di Verona, definito con senza di non luogo a procedere; dalla lettura del verbale di interrogatorio di Gomma si evinceva che lo stesso aveva dichiarato di conoscere Iorio e di non conoscere il coimputato Assane Dieye, che gli era stato presentato da Iorio come commerciante di macchine, e non vi era alcuna intercettazione che collegasse Gomma ai coimputati Turchi Stefano, Nilson, Rettore e Diop Lamane; il ruolo di Gomma era quello di stazionare qualche volta nell'area del parcheggio dell'azienda di lodo e di aprire il cancello, a puro scopo di amicizia, e non vi era \ prova che sapesse cosa facevano brio e Assane, né della provenienza delittuosa dei veicoli presenti sul piazzale e che venivano caricati sul container, né degli accordi che intercorrevano tra gli altri coimputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si ricorda come secondo l'orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base della annotazione di servizio relativa agli appostamenti eseguiti e delle conversazioni telefoniche intercettate. 1.2 In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato come Gomma non fosse soltanto presente nel piazzale presso il quale venivano caricate su container diretti al porto di Genova e da lì in Senegal le autovetture oggetto di furto, ma ha anche aiutato i coimputati a caricare sul container la autovettura BMW di cui al capo 26 e la Mistsubishi di cui al capo 26; dalle conversazioni intercettate è emerso sia che Gomma era retribuito per le operazioni svolte, sia la sua sicura consapevolezza dei traffici illeciti, visto l'uso di un termine criptico ("ragazza) per indicare le autovetture, sia la disponibilità ad andare ad aprire il cancello del piazzale quando arrivavano i veicoli, sia la sua segnalazione dell'arrivo di una volante della Polizia Stradale nei pressi, tutti elementi da cui sono stati ricavati chiari elementi di responsabilità di Gomma in ordine ai reati contestati.

La costante presenza di Gomma nel piazzale dove è stato accertato (e non contestato) che venivano caricate le autovetture oggetto di furto, la sua partecipazione materiale al carico di alcune di esse e il fatto che ricevesse un compenso per tale attività comporta che lo stesso fosse a conoscenza delle attività illecite che ivi venivano svolte; su tale aspetto, i motivi di ricorso sono da un lato generici in quanto si risolvono in considerazioni sull'onere di motivazione ciZye del giudice, e dall'altro se ne I/rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289).

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/02/2022 Il consigliere estensore Il Presi