Sentenza — n. 15468/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANell'unico motivo di ricorso il pubblico ministero deduce la violazione degli artt.336 e 337 cod. proc. pen. rilevando che la conclusione del Tribunale, secondo il quale il dott. Renda, Responsabile dell'Ufficio Antifrode della Unipol Sai, non era legittimato a sporgere la querela in assenza di una valida procura speciale rilasciata per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarebbe errata. In ordine alla legittimazione dello stesso, infatti, legato da un rapporto organico con la società, sarebbe sufficiente la delega conferita dal consiglio di amministrazione a norma dello statuto e contenuta nel verbale del 15 gennaio 2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 642 cod. pen, art. 337 c.p, art. 337 cod. proc. pen, art. 568, comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15468/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie l'art. 21 dello Statuto della Unipol Sai prevede espressamente che "la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta agli Amministratori che rivestono la carica di Presidente, di Vicepresidente e di Amministratore Delegato, ove nominato, in via fra loro disgiunta, nonché a quegli Amministratori e Dirigenti cui il Consiglio di Amministrazione l'abbia attribuita limitatamente all'esercizio dei poteri loro delegati. I predetti hanno la facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale".
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINInel procedimento a carico di: MULAJ SAIMIR nato il 26/06/1989 inoltre: UNIPOL ASSICURAZIONI avverso l'ordinanza del 01/07/2021 del TRIBUNALE di RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale lette la memoria della difesa per l'Unipol Assicurazioni.
RITENUTO IN FATTO
Il TRIBUNALE di RIMINI, con sentenza del 1/7/2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MULAJ SAIMIR in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. per difetto di valida querela.1. Saimir Mulaj è stato rinviato a giudizio per il reato d cui all'art. 642 cod. pen. Il Tribunale, ritenuto che la querela era stata presentata da soggetto privo di legittimazione in quanto il Responsabile dell'Ufficio Antifrode che l'aveva sottoscritta non era stato validamente nominato procuratore speciale con atto pubblico, ha dichiarato non doversi procedere.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il pubblico ministero deducendo la violazione degli artt. 336 e 337 cod. proc. pen.
3. In data 27 gennaio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. Fulvio Baldi, chiede che la sentenza sia annullata con rinvio 4. In data 9 febbraio 2022 sono pervenute le conclusioni dell'avv. Tassinari che, in difesa della Unipol Sai, chiede che il ricorso sia accolto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Nell'unico motivo di ricorso il pubblico ministero deduce la violazione degli artt.336 e 337 cod. proc. pen. rilevando che la conclusione del Tribunale, secondo il quale il dott. Renda, Responsabile dell'Ufficio Antifrode della Unipol Sai, non era legittimato a sporgere la querela in assenza di una valida procura speciale rilasciata per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarebbe errata. In ordine alla legittimazione dello stesso, infatti, legato da un rapporto organico con la società, sarebbe sufficiente la delega conferita dal consiglio di amministrazione a norma dello statuto e contenuta nel verbale del 15 gennaio 2014.
Sotto tale profilo, pertanto, il Renda non sarebbe un procuratore speciale ed errerebbe il Tribunale a qualificarlo come tale quanto, piuttosto, sarebbe un rappresentante della società cui, a norma di statuto, è stato conferito uno specifico potere di rappresentanza legale. La doglianza è fondata. 1.1. L'art. 337 c.p.p., che prevede che la querela proposta nell'interesse di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione debba contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, si riferisce all'ipotesi in cui la persona fisica agisce in nome e per conto dell'aggregato collettivo in forza del rapporto organico, in quanto titolare del potere di rappresentanza conferitole, dalla legge o dallo statuto, in virtù della carica ricoperta, amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione, consigliere delegato o altro (Sez. 5, n. 4996 del 19/12/2006, dep. 2007, Guarini, Rv. 235939) Al di fuori dell'ipotesi descritta - nella quale la dichiarazione si considera emessa personalmente dalla società per mezzo dell'organo a ciò abilitato - la querela può essere proposta da altro soggetto, in nome e per conto del querelante, solo in forza di una procura speciale che deve soddisfare tutti i requisiti prescritti dall'art.122 c.p.p. 1.2.
Nel caso di specie l'art. 21 dello Statuto della Unipol Sai prevede espressamente che "la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta agli Amministratori che rivestono la carica di Presidente, di Vicepresidente e di Amministratore Delegato, ove nominato, in via fra loro disgiunta, nonché a quegli Amministratori e Dirigenti cui il Consiglio di Amministrazione l'abbia attribuita limitatamente all'esercizio dei poteri loro delegati. I predetti hanno la facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale".
In virtù di tale norma, pertanto, ai dirigenti è attribuito un potere di rappresentanza legale che, seppure limitato all'esercizio dei poteri specificamente delegati, instaura un rapporto equiparabile, per diretta disposizione statutaria, a quello organico richiesto dall'art. 337 cod. proc. pen. 1.3. Ragione questa per la quale quindi, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, deve ritenersi che nel caso di specie la querela sia stata validamente proposta. Il dott. Renda, Responsabile della funzione legali di Gruppo e Antifrode, dirigente della società, era infatti legittimato a sporgere la querela in virtù dello specifico potere di rappresentanza legale allo stesso conferito a norma di statuto con la delega e senza che allo stesso, organo della società preposto a sporgere la querela, fosse pertanto necessario rilasciare alcun ulteriore mandato con procura speciale, atto necessario solo per i terzi cui tale potere non è conferito a norma di legge o per disposizione, appunto, statutaria (Sez. 2, n. 36119 del 26/06/2019, Squillante, Rv. 277077;
Sez. 2, n. 18734, del 16/3/2018, Magnone, n.m.).
2. La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere annullata e il rinvio, ai sensi dell'art. 568, comma 4 cod. proc. pen. va disposto alla corte d'Appello di Bologna per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte d'Appello di Bologna. Così deciso in Roma 16/2/2022 Il consigli re estensore Il Presidente Marcoie.