Sentenza — n. 15466/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Piccioni in difesa di Luigi Procaccianti. 1.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per il residuo reato di cui all'art. 73 comma V D.P.R. 309/1990 e il vizio di motivazione quanto ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e alla possibilità di sostituire la pena detentiva ai sensi dell'art. 55 L. 689/1990. 1.2. Avv. Losso per Marco Fusaroli. 1.2.1. Violazione di legge in relazione all'art.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 74 D.P.R. 309/1990, art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, art. 73 D.P.R. 309/1990, art. 133 cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 597 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15466/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Le doglianze sono manifestamente infondate. 2.1. Quanto alla determinazione della pena la Corte territoriale si è correttamente attenuta ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità per la quale "non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCACCIANTI LUIGI nato a ROMA il 28/06/1955 LENTI MARCO nato a ROMA il 08/03/1988 FUSAROLI MARCO nato a ROMA il 04/03/1967 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore di LUIGI PROCACCIANTI.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza del 27/11/2019, quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cessazione sezione Sesta Penale con sentenza del 13/7/2017, in riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di ROMA in data 27/1/2015, ha assolto PROCACCIANTI LUIGI, LENTI MARCO e FUSAROLI MARCO dal reato di cui agli artt. 74 D.P.R. 309/1990 e ha rideterminato la pena a Procaccianti Luigi, in anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione al capo 45) per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, a Lenti Marco, in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 12.000,00 in relazione a diverse ipotesi di reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 unite dal vincolo della continuazione, e a Fusaroli Marco, in anni quattro e mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 18.000,00 in relazione a diverse ipotesi di reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 unite dal vincolo della continuazione.
1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Piccioni in difesa di Luigi Procaccianti. 1.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per il residuo reato di cui all'art. 73 comma V D.P.R. 309/1990 e il vizio di motivazione quanto ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e alla possibilità di sostituire la pena detentiva ai sensi dell'art. 55 L. 689/1990. 1.2. Avv. Losso per Marco Fusaroli. 1.2.1. Violazione di legge in relazione all'art.
81. cod. pen. 1.3. Avv. Manca per Marco Lenti. 1.3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen.
2. In data 27 gennaio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. Fulvio Baldi, chiede che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.
3. In data 1° febbraio 2022 sono pervenute le conclusioni della difesa con le quali l'avv. Daniela Piccioni insiste per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell'interesse di Marco Fusaroli è fondato nei termini che seguono, i ricorsi di Luigi Procaccianti e di Marco Lenti sono inammissibili.
1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa di Marco Fusaroli deduce la violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente determinato la pena in quanto non si sarebbe tenuto conto della modifica normativa introdotta a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale e del fatto che anche il reato di cui al capo 5 era stato qualificato ai sensi dell'art. 73, comma V D.P.R. 309/1990. La doglianza è fondata quanto all'errata individuazione del reato di cui al capo 5). 1.1.
Dalla lettura della sentenza impugnata, pag. 14, risulta che la Corte territoriale ha determinato gli aumenti in continuazione in misura congrua e coerente alla cornice edittale così come modificata a seguito della sentenza della Corte costituzionale indicata. Ragione questa per la quale la prima parte della censura è manifestamente infondata.1.2. Fondata, di contro, risulta la doglianza quanto all'errata individuazione della qualificazione giuridica del reato di cui al capo 5) da cui la Corte ha preso le mosse per quantificare la pena base. Dalle sentenze di merito precedenti e dalla stessa sentenza pronunciata in sede di annullamento, infatti, risulta che il reato di cui al capo 5) era stato già qualificato, con decisione irrevocabile sul punto, ai sensi dell'art. 73, comma V D.P.R. 309/1990 e non come ipotesi di cui al primo comma dello stesso articolo.
Ragione questa per la quale la sentenza deve essere annullata e deve essere disposto il rinvio affinché il giudice dell'appello proceda alla corretta quantificazione della pena.
2. La difesa di Luigi Procaccianti, in un unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per il residuo reato di cui all'art. 73 comma V D.P.R. 309/1990 rilevando che la Corte territoriale, assolto l'imputato dal reato associativo, applicando il principio posto nella sentenza di annullamento, non avrebbe potuto determinare la pena in misura superiore ai quattro mesi già calcolati a titolo di continuazione. Sotto altro profilo, poi, la motivazione quanto ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. sarebbe del tutto carente così come, da ultimo, la Corte territoriale non si sarebbe espressa né avrebbe motivato quanto alla sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 55 L. 689/1990.
Le doglianze sono manifestamente infondate. 2.1. Quanto alla determinazione della pena la Corte territoriale si è correttamente attenuta ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità per la quale "non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez.
U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653). 2.2. In ordine alla quantificazione complessiva della pena, poi, la Corte territoriale, tenuto conto che si tratta di una pronuncia in sede di rinvio che parte dai rilievi di questa Corte e delle precedenti pronunce di merito, anche solo con il riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha adeguatamente motivato. 2.3. L'omessa decisione circa la possibilità o meno di sostituire la pena ai sensi dell'art. 55 L. 689/1990 non costituisce violazione di norma penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e, neppure, violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.).La "non decisione", in appello sul punto, così come previsto in tema di benefici di legge e sulla possibilità di riconoscere circostanze attenuanti, poi, non è denunciabile come vizio di motivazione per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), laddove la parte non abbia fatto espressa richiesta, senza averne fatto (o potuto fare) motivo di impugnazione, nel corso del medesimo giudizio di appello.
Ragione questa per la quale (in assenza di una espressa richiesta in tal senso da parte del Procaccianti nei motivi di appello e nel corso dell'udienza) il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del giudice di appello di tale potere-dovere non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376; da ultimo Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596).
3. Nell'unico motivo di ricorso la difesa di Marco Lenti deduce la violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente determinato la pena in quanto, indicato come reato più grave quello di cui al capo 39), avrebbe applicato la cornice edittale precedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Sotto altro profilo, poi, vi sarebbe stata una disparità di trattamento con la posizione del Procaccianti, per il quale si sarebbe erroneamente ritenuto che il reato di cui al capo 45) era stato riqualificato ai sensi del comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 309/1990.
La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, considerato che il reato di cui al capo 39 era stato già qualificato ai sensi dell'art. 73, comma primo D.P.R. 309/1990, ha preso le mosse dalla corretta cornice edittale e ha quantificato la pena in termini congrui e coerenti alla ritenuta gravità del fatto e il giudizio di merito sul punto, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede. Ad analoghe conclusioni, d'altro canto, deve pervenirsi in relazione agli aumenti applicati in continuazione e anche quanto alla presunta disparità di trattamento che ci sarebbe stata con il Procaccianti.
A prescindere dal fatto che il giudice di merito, applicando i criteri di cui agli artt.132 e 133 cod. pen., ha il potere di quantificare la pena in misura diversa per ogni singolo imputato, deve comunque rilevarsi che, come risulta anche dalla sentenza di annullamento e diversamente da quanto indicato nel ricorso, l'episodio di cui al capo di imputazione n.
45) contestato al Procaccianti era stato qualificato ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 dalla Corte d'Appello (cfr. pag. 21 della sentenza di annullamento con rinvio). Motivo questo per il quale la diversa quantificazione della pena tra il Lenti e il Procaccianti è diretta conseguenza della diversa cornice edittale prevista per i due reati.3. L'inammissibilità dei ricorsi di Procaccianti e Lenti impone la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro temila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Fusaroli Marco limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Dichiara inammissibili i ricorsi di Procaccianti Luigi e Lenti Marco che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così