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Sentenza — n. 15464/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15464/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15464/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nell'unico motivo di ricorso il Procuratore Generale deduce la violazione di legge con riferimento alla determinazione della pena in quanto, come espressamente previsto dalla norma, le circostanze attenuanti generiche non avrebbero potuto essere considerate equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 3 bis cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. Nessuna delle aggravanti espressamente contestate all'imputata rientra nella previsione di cui al quinto comma dell'art. 628 cod. pen. che stabilisce che le attenuanti diverse da quella di cui all'art. 98 cod. pen. possano essere ritenute equivalenti alle aggravanti.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen, art. 98 cod. pen; Sentenza — n. 15464/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 628, comma 3 n. 3 bis cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. Nessuna delle aggravanti espressamente contestate all'imputata rientra nella previsione di cui al quinto comma dell'art. 628 cod. pen. che stabilisce che le attenuanti diverse da quella di cui all'art. 98 cod. pen. possano essere ritenute equivalenti alle aggravanti.

Parole chiave

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aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina riduzione della pena riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
Nessuna delle aggravanti espressamente contestate all'imputata rientra nella previsione di cui al quinto comma dell'art. 628 cod. pen.
art. 98 cod. pen
che stabilisce che le attenuanti diverse da quella di cui all'art. 98 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: LAZAR IULIANA nato a BRASOV (ROMANIA) il 06/07/1985 avverso la sentenza del 04/03/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore.

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE di TRAPANI, con sentenza del 4/3/2021, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ha condannato LAZAR IULIANA alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 3, n. 2 e 61, n.ri 5, 7 e 11 cod. pen.1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica di Palermo deducendo la violazione di legge con riferimento alla determinazione della pena.

2. In data 27 gennaio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. Fulvio Baldi, chiede che la sentenza sia annullata con rinvio 3. In data 9 febbraio 2022 sono pervenute le conclusioni della difesa con le quali l'avv. Lenzi chiede che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso il Procuratore Generale deduce la violazione di legge con riferimento alla determinazione della pena in quanto, come espressamente previsto dalla norma, le circostanze attenuanti generiche non avrebbero potuto essere considerate equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 3 bis cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. Nessuna delle aggravanti espressamente contestate all'imputata rientra nella previsione di cui al quinto comma dell'art. 628 cod. pen. che stabilisce che le attenuanti diverse da quella di cui all'art. 98 cod. pen. possano essere ritenute equivalenti alle aggravanti.

In specifico la circostanza aggravane di cui all'art. 628, comma 3 n. 3 bis cod. pen., che effettivamente ai sensi dell'art. 628 cod. pen. non può essere considerata nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, non è oggetto di contestazione nel caso di specie. La stessa, infatti, non era espressamente contenuta nell'incipit dell'originario capo di imputazione, non era in questo contestata in fatto, né la stessa è stata contestata in udienza il 4 marzo 2021, allorché il pubblico ministero ha modificato l'imputazione facendo riferimento alla diversa aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 3 quinques cod. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma 16/2/2022 Il consi liere estensore Il Presidente Marc Giovanna Verga DEPOSITATO IN