Sentenza — n. 15463/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Palermo, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava l'assoluzione del Giambalvo per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa facente capo alla mafia storica denominata "Cosa nostra" ed operante nel territorio di Castelvetrano. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Palermo, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 416 bis cod. pen.): la Corte di appello avrebbe effettuato una valutazione parcellizzata delle prove, che invece valutate unitariamente, indicavano la partecipazione del Giannbalvo alla associazione contestata. Segnatamente: non era stato considerato che era emerso che il Giambaivo (a) aveva incontrato il latitante Messina Denaro, (b) aveva presenziato ad un incontro tra alcuni esponenti mafiosi e l'imprenditore di Castelvetrano Nicolò Clemente, (c) aveva curato con il benestare del Messina Denaro un progetto imprenditoriale che vedeva coinvolto il politico Paolo Ruggirello, (d) si era impegnato ad organizzare un incontro tra Vincenzo La Cascia, Filippo Sammartano (già condannati per mafia) e l'esponente politico Ruggirello, al fine di individuare i candidati alle prossime elezioni amministrative (riunione che dalle intercettazione consentiva di accertare l'impegno del Sammartano a sostenere la lista del Ruggirello), (e) aveva contatti con il pregiudicato mafioso Carmelo Salerno e conosceva diversi esponenti, anche apicali, dell'associazione mafiosa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 bis cod. pen; Sentenza — n. 15463/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Le prove raccolte dimostravano il rapporto privilegiato con Messina Denaro che non avrebbe potuto sussistere se lo stesso non fosse stato organicamente inserito nell'associazione contestata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Ai sensi dell'art. 608 comma 1 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero può impugnare la sentenza di appello che conferma la decisione assolutoria di primo grado deducendo solo il vizio di violazione di legge. Nel caso in esame il Procuratore di Palermo criticava l'impianto motivazionale deducendo la "omessa" valutazione - se non anche proponendo una "diversa" valutazione- delle prove raccolte.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: GIAMBALVO CALOGERO nato a CASTELVETRANO il 22/04/1976 inoltre: GALLINA GIOVANNA COMUNE DI CASTELVETRANO CENTRO STUDI PIO LA TORRE ASSOCIAZIONE ANTIMAFIE E ANTIRAKET LA VERITA VIVE PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA ASSOCIAZIONE LIBERO FUTURO - ASSOCIAZIONE ANTIRAKET "LIBERO GRASSI" LIBERA ASSOCIAZIONE NOMI, NUMERI CONTRO LE MAFIE AG TRASPORTI SRL avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso L'avv.
Giuseppe Gandolfo, in difesa delle parti civili comune di Castevetrano ed "Associazione Antimafie ed antiracket la Verità vive" depositava conclusioni e nota spese. L'avv. Giulio Vasaturo, in difesa di "Libera associazione nomi, numeri contro le mafie" deposita conclusioni e nota spese. Gli avv.ti Francesco Miceli e Roberto Fabio Tricoli per Giambalvo Calogero concludevano per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava l'assoluzione del Giambalvo per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa facente capo alla mafia storica denominata "Cosa nostra" ed operante nel territorio di Castelvetrano.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Palermo, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 416 bis cod. pen.): la Corte di appello avrebbe effettuato una valutazione parcellizzata delle prove, che invece valutate unitariamente, indicavano la partecipazione del Giannbalvo alla associazione contestata. Segnatamente: non era stato considerato che era emerso che il Giambaivo (a) aveva incontrato il latitante Messina Denaro, (b) aveva presenziato ad un incontro tra alcuni esponenti mafiosi e l'imprenditore di Castelvetrano Nicolò Clemente, (c) aveva curato con il benestare del Messina Denaro un progetto imprenditoriale che vedeva coinvolto il politico Paolo Ruggirello, (d) si era impegnato ad organizzare un incontro tra Vincenzo La Cascia, Filippo Sammartano (già condannati per mafia) e l'esponente politico Ruggirello, al fine di individuare i candidati alle prossime elezioni amministrative (riunione che dalle intercettazione consentiva di accertare l'impegno del Sammartano a sostenere la lista del Ruggirello), (e) aveva contatti con il pregiudicato mafioso Carmelo Salerno e conosceva diversi esponenti, anche apicali, dell'associazione mafiosa.
Le prove raccolte dimostravano il rapporto privilegiato con Messina Denaro che non avrebbe potuto sussistere se lo stesso non fosse stato organicamente inserito nell'associazione contestata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Ai sensi dell'art. 608 comma 1 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero può impugnare la sentenza di appello che conferma la decisione assolutoria di primo grado deducendo solo il vizio di violazione di legge. Nel caso in esame il Procuratore di Palermo criticava l'impianto motivazionale deducendo la "omessa" valutazione - se non anche proponendo una "diversa" valutazione- delle prove raccolte.
Il motivo, non consentito, impone di dichiarare il ricorso inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 16