Cassation court dismisses appeal because prior conviction was for a contravention, not a crime, precluding the crime of receiving.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's judgment without remittal due to a fundamental error in legal classification. The defendant argued that the underlying offense of 'bird killing' was a contravention rather than a crime, which should have prevented the conviction for receiving stolen goods. The court agreed, ruling that since the prerequisite offense was a contravention at the time of the act, the crime of receiving could not legally exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 630 c.p.; Art. 30 lett. e) L. 157/1992: The crime of receiving (ricettazione) requires a prior offense classified as a crime (delitto); if the prerequisite offense is a contravention, the crime of receiving does not subsist.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORRAO TOMMASO nato a PALERMO il 19/02/1958 avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MSTROBERARDINO ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata il difensore avv. Riccardo Marretta insisteva per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo confermava la responsabilità del Corrao per la ricezione illecita di gabbie contenenti uccelli di provenienza illecita 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: il reato presupposto della ricettazione contestata non sarebbe un "delitto", ma una "contravvenzione" (il c.d. reato di uccellagione), pertanto non sussisterebbero i presupposti per la configurazione del reato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: nel ritenere la continuazione con reato già giudicato la Corte territoriale errava nell'individuare il reato più grave che non poteva essere, come ritenuto, una contravvenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LH primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. Dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze di merito emerge che la ricettazione è stata ritenuta sulla base di un reato presupposto di natura contravvenzionale. Escluso infatti che il supporto fisico entro il quale venivano custoditi gli uccelli fossero provento di furto l'unica condotta illecita identificabile come reato presupposto era quella della c.d. "uccellagione", fattispecie di natura contravvenzionale punito dall'art. 30 lett.
e) della Legge n. 157 del 1992. All'epoca in cui la condotta contestata veniva posta in essere, il 19 giugno 2016, la ricettazione era prevista solo in relazione a "reati-presupposto", inquadrabili come delitti e non come contravvenzioni. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il giorno 3 febbraio 2022