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Sentenza — n. 15454/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late introduction of facts violating procedural chain rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15454/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant raised the issue of an incorrect email address for contract termination for the first time at the cassation stage. The defense argued this error negated knowledge of the breach, but the court held that such factual questions must have been presented during the appellate proceedings. Consequently, the appeal was rejected to maintain procedural integrity and prevent new merit-based arguments from reaching the supreme court.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 609 comma 2 cod. proc. pen.: Questions requiring factual investigation cannot be raised for the first time before the Court of Cassation if not previously argued in the appeal.

Parole chiave

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procedural inadmissibility chain of devolution first instance facts appellate review limits cassation procedure concedente di leasing garanzia di locazione non pagata contratto di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
la doglianza relativa all'invio della risoluzione del contratto ad un indirizzo di posta errato è stata proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606 comma 3 cod.
Art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
263271) 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
la doglianza relativa all'invio della risoluzione del contratto ad un indirizzo di posta errato è stata proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
263271) 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012
Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015
A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; El Baghdadi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VEZZOLI FABIO nato a BRESCIA il 01/04/1962 avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso L'avv. Lorenzo Cinquepalmi insisteva per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Brescia confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di appropriazione indebita di una autovettura detenuta in locazione che non restituiva, all'esito della risoluzione del contratto per inadempimento nel pagamento dei canoni.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non vi sarebbe prova del fatto che il ricorrente avesse avuto conoscenza della risoluzione del contratto dato che le comunicazioni erano state inviate ad un indirizzo e mail errato; dunque il reato non sussisterebbe, non essendo configurabile in caso di inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. la doglianza relativa all'invio della risoluzione del contratto ad un indirizzo di posta errato è stata proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Sul punto il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini Rv. 256631).

A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; El Baghdadi, Rv. 263271) 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 3 febbraio 20