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Sentenza — n. 15448/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects lower court sentencing error via amendment rather than annulment to save judicial resources.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15448/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation amended the lower court's judgment to correct a discrepancy between the stated sentence and the calculated penalty. The defendant argued the trial court violated procedural law by imposing a lighter sentence than its own reasoning suggested. The court ruled that such errors are correctable without annulment to uphold principles of judicial economy and procedural efficiency.

Regesto Legislator

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Art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; The Court of Cassation may correct erroneous statements in a final judgment if the error is clear and does not require annulment, prioritizing judicial economy and procedural efficiency.

Parole chiave

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sentencing discrepancy judicial amendment procedural economy final judgment correction Italian criminal procedure penal mitigation error non-annulment remedy esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Ed infatti nel giudizio di legittimità, i casi di rettificazione elencati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod.
art. 125 comma 3 cod. proc.pen
Avverso la detta sentenza propone ricorso per saltum l'imputata, deducendo; 2.1 violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 35423 del 18/06/2014
(Sez. 1, Sentenza n. 35423 del 18/06/2014 Ud.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAHR HASNA natA in Marocco il 9/12/1976 avverso la sentenza resa il 25 settembre 2019 dal Tribunale di Parma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Stefano Tocci che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentito l'avv.Stefano Delsignore, sostituto dell'avv. Bonati, difensore della parte civile costituita, Paolo Bolsi, che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso e depositato nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Parma ha dichiarato la responsabilità di Hasna Zahr in ordine al reato di truffa continuata per avere, con artifizi e raggiri, consistenti nel prospettare più volte alla persona offesa, Paolo Bolsi, di volere acquistare una casa dove andare a convivere, indotto quest'ultimo ad accendere un conto corrente a suo favore e a versare nello stesso quasi 100.000 C, procurandosi un ingiusto profitto, con l'aggravante di avere cagionato un danno di rilevante entità. Per l'effetto ha condannato l'imputata alla pena ritenuta di giustizia, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e liquidando una provvisionale di 15.000 C in favore della parte civile costituita.

2. Avverso la detta sentenza propone ricorso per saltum l'imputata, deducendo; 2.1 violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc.pen. poiché il tribunale ha ritenuto la ricorrente colpevole del reato di truffa aggravata, ma in sede di commisurazione della pena ha effettuato un calcolo del tutto difforme e incongruo rispetto alla condanna inflitta in dispositivo, con il risultato di una motivazione meramente apparente che integra il vizio di violazione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il ricorrente lamenta che la parte motiva della sentenza non coincida con il tenore del dispositivo, che aveva disposto nei suoi confronti una pena inferiore a quella calcolata nella motivazione. Dalla lettura della sentenza risulta un'evidente discrasia tra il tenore del dispositivo letto in udienza, con cui l'imputata è stata condannata alla pena di anno uno mesi due di reclusione ed euro 400 di multa, e la pena indicata in motivazione in anni due di reclusione ed euro 1000 di multa. Ritiene, pertanto, il collegio, non ricorrendo i presupposti per l'annullamento della sentenza, di potere procedere alla rettificazione della motivazione della stessa, nei sensi meglio precisati in dispositivo.

Ed infatti nel giudizio di legittimità, i casi di rettificazione elencati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi ed è quindi suscettibile di rettificazione ogni altro erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata, del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità, qualora non comporti la necessità dell'annullamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che questa "regola" discende dai principi dell'economia", dell'efficienza processuale" e della "massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto ed attività non essenziale"). (Sez. 1, Sentenza n. 35423 del 18/06/2014 Ud. (dep. 11/08/2014 ) Rv. 260279 - 01 Non si ritiene di condannare il ricorrente al pagamento delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile, poiché il ricorso non riguardava il giudizio di colpevolezza o le statuizioni civili, già irrevocabili, ma aveva ad oggetto solo l'errore in relazione al trattamento sanzionatorio, in ordine al quale la parte civile non ha specifico interesse a controdedurre.

P.Q.M.

Rettifica la sentenza impugnata disponendo che nella sentenza documento n. 1516/2019 del Tribunale di Parma del 25 settembre 2019 depositata il 28/10/2019 nei confronti di Zahir Hasna ove è scritto anni 2 di reclusione ed euro 1000,00 di multa debba leggersi anni uno e mesi 2 di reclusione ed euro 400,00 di multa. Roma 14 gennaio 2022 il consigliere estensore Il Presidente Maria Danie1 Bo