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Sentenza — n. 14707/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14707/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14707/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • FUSAR POLI Elisa nata a Crema il 13/09/1946 • BERTOLI Nunzio nato a Concordia sulla Secchia il 30/06/1938 • GABBIA Ermanno nato a Lograto il 21/10/1961 avverso la sentenza del 21/01/2020 della Corte di Appello di Brescia; PARTE CIVILE: Giorgio Armani s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal relatore dott. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Regesto Legislator

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art. 348 comma 4 cod. proc. pen, art. 161 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen, art. 474 cod. pen; Sentenza — n. 14707/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo, comune alla posizione del ricorrente Gabbia, è fondato. Il reato risulta commesso nel settembre 2009 ed è riconducibile al secondo comma della norma, non vertendosi in un caso di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello stato, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione risulta di dieci anni, in considerazione della recidiva qualificata ex art. 99, quarto comma cod. pen. (applicata ad entrambi gli imputati) e del conseguente aumento di due terzi ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen.

Parole chiave

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paper trail allegazioni fattuali non credibili bolletta doganale inutilizzabilità delle prove illecite verosimiglianza della persecuzione ostacoli tecnici

Disposizioni normative citate

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art. 348 comma 4 cod. proc. pen
art. 161 cod. pen
(applicata ad entrambi gli imputati) e del conseguente aumento di due terzi ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla integrale declaratoria d'inammissibilità del ricorso della Fusar consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 474 cod. pen
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Bertoli Nunzio e Gabbia Ermanno perché il reato di cui all'art. 474 cod. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • FUSAR POLI Elisa nata a Crema il 13/09/1946 • BERTOLI Nunzio nato a Concordia sulla Secchia il 30/06/1938 • GABBIA Ermanno nato a Lograto il 21/10/1961 avverso la sentenza del 21/01/2020 della Corte di Appello di Brescia; PARTE CIVILE: Giorgio Armani s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal relatore dott. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore della parte civile, avv. Vittorio Poli del foro di Milano, che ha concluso riportandosi alle note scritte ed alla richiesta di liquidazione delle spese che deposita. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 21/01/2020 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 13/01/2017 dal Tribunale di Brescia, così provvedeva, in merito agli appelli (anche) di Fusar Poli Elisa, Bertoli Nunzio, Gabbia Ermanno: - previa dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato ex art. 474 cod. peri., confermava il giudizio di responsabilità della Fusar per la ricettazione contestata sub A) in relazione alla vendita di merce con marchi contraffatti, rideterminando la pena; - riduceva la pena inflitta al Gabbia in relazione ai reati ex artt. 648 e 474 cod. pen. contestati al capo E); - confermava la condanna del Bertoli per gli stessi reati sub E); - confermava le statuizioni civili in favore della parte costituita Giorgio Armani s.p.a. a carico degli imputati.

2. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione difensori dei suddetti imputati. 2.1 Nell'interesse di Fusar Poli Elisa si è eccepito: il vizio di motivazione circa la consapevole detenzione di beni con marchi contraffatti, attesa la prova documentale (bolle di consegna e fatture) dell'acquisto della merce attraverso canali tracciabili; la violazione di legge per l'utilizzo a fini probatori di relazioni sulla contraffazione redatte da ausiliari di PG, prive dell'efficacia di elaborato peritale; la mancata disapplicazione della recidiva contestata atteso il decorso di un considerevole arco temporale dalla commissione dei fatti. 2.2 Nell'interesse di Bertoli Nunzio si è eccepito il vizio di motivazione circa la richiesta, disattesa dalla corte di merito, di riqualificare la ricettazione in concorso nel reato di contraffazione nonché circa l'applicazione della recidiva qualificata contestata, basata in via esclusiva sui precedenti penali dell'imputato senza approfondimento sulla effettiva progressione della sua capacità criminale.

Con atto del 30/05/2020 il difensore ha proposto un ulteriore motivo, deducendo la violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474, comma secondo ,cod. pen. 2.3 Nell'interesse di Gabbia Ermanno si è eccepito il vizio di motivazione in ordine: alla ricostruzione, da ritenersi errata, dei fatti avvenuti il Brescia il 24/09/2009 contestati al capo E), emergendo dalle risultanze istruttorie l'estraneità del ricorrente ai reati ex artt. 648 e 474 cod. pen. (il ricorrente si era limitato a mettere a disposizione del Bertoli un box, all'interno del quale non era stata rinvenuta la merce oggetto di sequestro senza accertamento che consentisse altresì di ritenere che all'interno del locale fossero stati custoditi beni di provenienza illecita); all'omessa disapplicazione della recidiva in assenza dei presupposti di legge.

3. Il ricorso della Fusar è inammissibile. 3.1 Con il primo motivo si reiterano censure estranee al giudizio di legittimità, prospettandosi una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.In ogni caso, la Corte di appello ha evidenziato in termini logici e coerenti con le prove acquisite che l'imputata era consapevole della natura contraffatta e fdunquei della provenienza delittuosa dei beni detenuti e ricevuti per la vendita; ha valorizzato a tal fine i contenuti delle conversazioni intercettate prima della perquisizione, le dichiarazioni rese dalla stessa Fusar agli inquirenti, i pareri espressi dagli esperti dei marchi. 3.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione di legge per avere la Corte di appello utilizzato ai fini della decisione la relazione di analisi tecnica in materia di contraffazione dei marchi, redatta dagli ausiliari di polizia giudiziaria, nominati ex art. 348 comma 4 cod. proc. pen.

Nel caso in esame, al di là della circostanza che l'ausiliario è stato escusso nel giudizio di appello in qualità di testimone, le relazioni sono state acquisite al fascicolo dibattimentale a mezzo di memoria scritta ai sensi degli artt. 233 e 121 cod. proc. pen. Secondo un costante orientamento della Cassazione, i pareri espressi dai consulenti di parte a mezzo di memoria scritta presentata a norma degli artt. 233 e 121 cod. pen. possono essere letti in udienza e possono essere utilizzati ai fini della decisione anche in mancanza del previo esame del consulente qualora le parti - come nel caso di specie - non ne abbiano contestato il contenuto ed il giudice abbia ritenuto superfluo disporre una perizia (ex multis Cass. sez. 3 sent. n.21018 del 30/9/2014 - dep. 21/05/2015 - Rv.263737). 3.3 II terzo motivo attiene ad una censura sul trattamento sanzionatorio, relativa all'applicazione della recidiva, prospettata per la prima volta in sede di legittimità, il cui esame è precluso.

In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Cass.

Sez. 4, sent. n. 10611 del 04/12/2012 - dep. 07/03/2013 - Rv. 256631).

4. Ugualmente, il ricorso di Gabbia Ermanno presenta profili di inammissibilità. 4.1 Rispetto ai reati di cui al capo E) - artt. 474 e 648 cod. pen. - il primo motivo e parte del secondo motivo sono aspecifici, costituendo reiterazione di censure già prospettate in sede di merito e adeguatamente definite dalla corte territoriale. Anche in questo caso va ribadito che trattasi di rilievi attinenti alla valutazione delle prove ed all'accertamento in fatto della condotta contestata e che ai fini del controllo riservato alla Corte di Cassazione ricorre nel caso di specie la cd. "doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argonnentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima,sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, sent. n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019 - Rv. 277218), e l'incongruità del ragionamento a base dell'affermazione di responsabilità può essere eccepita solo quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (da ultimo, Cass. sez. 4, sent. n. 35963 del 03/12/2020 - dep. 16/12/2020 - Rv. 280155).

Il provvedimento impugnato fornisce anche rispetto alla posizione del ricorrente un'adeguata valutazione della cornice probatoria, valorizzando le indicazioni del coimputato Ghioni e raccordandole con gli esiti degli accertamenti di polizia giudiziaria, basati in particolare sui servizi di osservazione (pagg. 42 e segg.); evidenzia altresì/ il ruolo di regista delle operazioni illecite (gli incontri presso la sua gioielleria, la custodia ed il trasporto della merce). Inoltre, le conclusioni della Corte d'appello non risultano incompatibili, come sostenuto dalla difesa, con l'assoluzione del figlio del ricorrente, Gabbia Francesco, in mancanza di elementi da cui desumere la consapevolezza anche di quest'ultimo in ordine alla provenienza illecita dei beni e la partecipazione al disegno criminoso condiviso dagli altri imputati. 4.2 Anche il motivo con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva è all'evidenza infondato, avendo i giudici di merito a tal fine richiamato i precedenti penali e l'inserimento dell'imputato in un contesto delinquenziale di ampio spessore, indici di una accresciuta pericolosità.

5. Il primo ricorso di Bertoli Nunzio reitera censure proposte in appello, definite dalla corte territoriale con argomentazioni corrette giuridicamente e immuni da rilievi sul piano logico; motivazione con la quale il ricorrente non si confronta criticamente. La richiesta di riqualificazione della ricettazione nella diversa fattispecie di concorso nella contraffazione si basa - anche in questo caso - su una lettura alternativa (e, in realtà, poco plausibile) dei dati probatori, avendo la corte territoriale evidenziato, riscontrando il motivo di appello sulla questione, che "l'imputato non è stato trovato in possesso di strumenti per poter porre in essere la contraffazione, in tutta evidenza avvenuta a monte" (pag.

44) e che, al contrario, la ricettazione è supportata da prove significative (esiti della perquisizione; assenza di identificazione della fonte di rifornimento dei capi contraffatti e dei documenti idonei ad attestare la regolarità fiscale della merce destinata alla vendita). Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva qualificata, è manifestamente infondato, in quanto la corte di merito motiva sul punto adeguatamente, richiamando i precedenti penali, anche specifici (sei condanne, per ricettazione), e l'inserimento dell'imputato in contesti delinquenziali nel quale la condotta criminosa si rivela più disinvolta e spregiudicata, con conseguente accresciuta pericolosità del suo autore. 5./ Il secondo ricorso del Bertoli riguarda la prescrizione del reato di cui all'art.474 cod. pen. che si sostiene essersi verificata prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, emessa il 21/01/2020; trattasi dell'imputazione sub E), contestata al Bertoli ed a Gabbia Ermanno (oltre che a Gabbia Francesco, non ricorrente).

Il motivo, comune alla posizione del ricorrente Gabbia, è fondato. Il reato risulta commesso nel settembre 2009 ed è riconducibile al secondo comma della norma, non vertendosi in un caso di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello stato, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione risulta di dieci anni, in considerazione della recidiva qualificata ex art. 99, quarto comma cod. pen. (applicata ad entrambi gli imputati) e del conseguente aumento di due terzi ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen.

In mancanza di cause di sospensione nei due gradi di giudizio, il termine di prescrizione risulta pertanto decorso nel mese di settembre 2019, prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. Rispetto a tale reato va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con eliminazione della relativa pena e rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo, non essendo a tal fine necessario ulteriore accertamento di fatto, potendo la Corte di Cassazione decidere sulla base delle statuizioni del giudice di merito ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen.

Per Bertoli Nunzio dalla pena determinata dal primo giudice, confermata in appello, di tre anni e sei mesi di reclusione e 5.500,00 euro di multa va eliminato l'aumento per la continuazione di due mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa, sì che la pena finale risulta di tre anni e quattro mesi di reclusione e 5.000 euro di multa; per Gabbia Ermanno dalla pena rideterminata dalla corte territoriale di tre anni, due mesi di reclusione e 8.000 euro di multa, va eliminato l'aumento per la continuazione di due mesi di reclusione e di 500 euro di multa, sì che la pena finale risulta di tre anni di reclusione e 7.500,00 di multa.

6. Alla integrale declaratoria d'inammissibilità del ricorso della Fusar consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

7. I ricorrenti, infine, sono condannati al pagamento in solido delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Bertoli Nunzio e Gabbia Ermanno perché il reato di cui all'art. 474 cod. pen. è estinto per prescrizione e ridetermina la pena per Gabbia Ermanno in anni tre di reclusione ed euro 7.500 di multa e per Bertoli Nunzio in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di Bertoli Nunzio e Gabbia Ermanno. Dichiara inammissibile il ricorso di Fusar Elisa che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile Giorgio Armani s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,