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Sentenza — n. 14698/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14698/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14698/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In primo luogo il collegio rileva che il ricorso non è tardivo in quanto è stato proposto tempestivamente tenuto conto della sospensione dei termini processuali correlata all'emergenza pandemica disposta dal 9 marzo all'il maggio 2020 (la decisione della Corte di appello risale al 12 febbraio 2020).2. In secondo luogo il collegio rileva che la Corte di appello di Palermo ha fondato la assoluzione su una rivalutazione accurata del compendio probatorio che 4a condotta ad escludere che vi fossero prove sufficienti per ritenere provata la responsabilità dell'imputato in ordine alla appropriazione contestata.

Regesto Legislator

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art. 457 cod. civ, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14698/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza in data 24 giugno 2020 proponeva ricorso per cassazione il difensore delle parti civili. 2.1. Con i primi due motivi di ricorso si deduceva violazione di legge: sarebbe stato violato l'art. 457 cod. civ., che disciplinava la successione testamentaria, dato che la Corte di appello avrebbe illegittimamente assegnato valore alla volontà della nonna dei ricorrenti, Angelina Drago, espressa in un atto non sottoscritto, non valido come testamento olografo; analogamente sarebbe stato illegittimo assegnare rilevanza alle dichiarazioni della domestica, che confermavano il contenuto dell'atto non sottoscritto.

Parole chiave

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successione del defunto legato di cosa altrui petizione d'eredità accertamento della qualità di erede indegnità a succedere azione di divisione dell'eredità

Disposizioni normative citate

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art. 457 cod. civ
Con i primi due motivi di ricorso si deduceva violazione di legge: sarebbe stato violato l'art. 457 cod.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SERRAINO DRAGO MARIO nato a TRAPANI il 16/11/1951 dalla parte civile SERRAINO DRAGO ANGELA nato a TRAPANI il 11/12/1955 nel procedimento a carico di: SERRAINO DRAGO GIUSEPPE nato a ERICE il 04/07/1971 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore delle parti civile si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Depositava conclusioni e nota spese Il difensore dell'imputato insisteva per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Palermo, in data 12 febbraio 2020, riformava radicalmente la sentenza di condanna di Serraino Drago Giuseppe, assolvendolo dal reato di appropriazione indebita di alcuni beni mobili (oggetti di antiquariato e gioielli) proveniente dal patrimonio dei nonni Angelina Drago e Serraino Giuseppe e dello zio, Serraino Mario; tali beni, secondo l'accusa avrebbero dovuto essere divisi con i cugini Serraino Drago Angela e Giuseppe, parti civili ricorrenti in quanto rientranti nell'eredità familiare.

2. Avverso tale sentenza in data 24 giugno 2020 proponeva ricorso per cassazione il difensore delle parti civili. 2.1. Con i primi due motivi di ricorso si deduceva violazione di legge: sarebbe stato violato l'art. 457 cod. civ., che disciplinava la successione testamentaria, dato che la Corte di appello avrebbe illegittimamente assegnato valore alla volontà della nonna dei ricorrenti, Angelina Drago, espressa in un atto non sottoscritto, non valido come testamento olografo; analogamente sarebbe stato illegittimo assegnare rilevanza alle dichiarazioni della domestica, che confermavano il contenuto dell'atto non sottoscritto.

Si deduceva che la successione ereditaria non può essere definita sulla base di testamenti invalidi, sicché non poteva ritenersi che l'imputato fosse il legittimo proprietario dei beni contesi. 2.2. Con il terzo motivo si deduceva l'illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello non assegnava valore decisivo all'azione civile intentata dall'imputato per fare valere l'usucapione, azione incompatibile con la disponibilità dei beni per causa di morte. La motivazione sarebbe illogica anche nella parte in cui assegnava valore al fine di escludere la volontà appropriativa al fatto che era stato disposto un inventario, azione che piuttosto che essere propedeutico a donazioni, come ritenuto, sarebbe funzionale alla divisione dei beni ereditati. 3.La difesa dell'imputato instava per l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In primo luogo il collegio rileva che il ricorso non è tardivo in quanto è stato proposto tempestivamente tenuto conto della sospensione dei termini processuali correlata all'emergenza pandemica disposta dal 9 marzo all'il maggio 2020 (la decisione della Corte di appello risale al 12 febbraio 2020).2. In secondo luogo il collegio rileva che la Corte di appello di Palermo ha fondato la assoluzione su una rivalutazione accurata del compendio probatorio che 4a condotta ad escludere che vi fossero prove sufficienti per ritenere provata la responsabilità dell'imputato in ordine alla appropriazione contestata.

Fermo che al foglio non firmato attribuito alla de cuius Angelino Drago - oggetto delle deduzioni - non possa essere riconosciuto alcun valore testamentario, la Corte ha analizzato il compendio probatorio disponibile ritenendo, con motivazione accurata, che lo stesso non fosse univocamente indicativo della responsabilità. La Corte valutava infatti (a) la incerta identificazione nell'ambito del procedimento penale dei beni in successione (gli arredi non venivano individuati in querela, ma identificati dagli stessi querelanti in occasione del sequestro), (b) il manoscritto non testamentario riconducibile alla Angelina Drago, (c) la testimonianza di Guia Francesca, (d) gli ottimi rapporti tra i primi eredi, genitori rispettivamente dell'imputato e delle parti civili ricorrenti (pagg. 9-11 della sentenza impugnata) e riteneva che sia il defunto Serraino Drago Carlo, che il figlio Giuseppe, odierno imputato fossero persuasi che i beni esistenti nell'abitazione di via Cuba, o quanto meno gli arredi, fossero definitivamente passati nel patrimonio della loro famiglia, e lo stesso valeva per gli arredi di Corso Vittorio Emanuele (pag. 11 della sentenza impugnata).

Tale intima convinzione, secondo la Corte di appello non risultava contraddetta neanche dalle scelte di far valere l'usucapione (che anzi la confermava) e di redigere un inventario (ritenuto funzionale alla effettuazione di donazioni ai ricorrenti: pag. 12 della sentenza impugnata) Tale ricostruzione, non manifestamente illogica, non risulta incisa dalle doglianze difensive, che si profilano generiche e, comunque, funzionali ad ottenere una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. 3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso i