Cassation court corrects a prior ruling's device to add 'remittal' based on the reasoning's explicit statement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered a correction to a previous cassation judgment that had annulled a lower court decision without specifying remittal. The appellant argued a contradiction between the reasoning, which mandated remittal, and the device, which was silent. The court ruled that the reasoning's explicit instruction on remittal constituted a material error in the device that required correction under Article 130 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 c.p.p.; in cases of contradiction between the device and the reasoning of a judgment, the rule of the device's precedence is not absolute and must be tempered by the reasoning's explanatory function, allowing for the correction of a material error when the reasoning clearly indicates a different outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBATE ANTONIO nato a BOLOGNA il 08/04/1968 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che ha chiesto disporsi la correzione della sentenza; FATTO E DIRITTO 1. Il difensore di Abbate Antonio presentava ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla seconda sezione di questa Corte in data 19 maggio 2021, con la quale era stata annullata la sentenza della Cote di appello di Palermo del 9 luglio 2019 limitatamente all'aggravante di cui all'ad 61 n.5 cod.pen. in relazione al capo O) dell'imputazione con declaratoria di irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità, evidenziando un contrasto tra la motivazione della sentenza, nella quale veniva affermato che l'annullamento era disposto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, ed il dispositivo che invece prevedeva un annullamento senza rinvio: la sesta sezione di questa Corte, ritenuto che non ricorresse una ipotesi di ricorso straordinario, ma di semplice correzione d errore materiale che poteva essere emendato dallo stesso giudice che aveva pronunciato la sentenza, disponeva la trasmissione del ricorso alla seconda sezione di questa Corte. 1.1 Ciò premesso, si deve ribadire che "in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso." (Sez.3, Sentenza n. 3969 del 25/09/2018.
B., Rv. 275690 - 01); nel caso in esame, nella motivazione della sentenza vi è l'espressa affermazione secondo cui l'annullamento deve essere disposto con rinvio, per cui l'omessa statuizione contenuta nel dispositivo (nel quale non viene precisato se l'annullamento è con rinvio o senza rinvio) è frutto di un evidente errore materiale, che deve essere corretto ai sensi del'art. 130 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dispone la correzione della sentenza di questa Corte n.20327 del 19/05/2021 relativamente al dispositivo nel senso che dopo le ultime parole "[...]dei medesimi Abbate Antonio e Giannusa Carlo" deve aggiungersi "con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto" Dispone l'annotazione della correzione a margine dell'originale della sentenza Così deciso il 09/03/2022 Il consigliere estensore Il Presid Giuseppe Coscioni Geppino R \\,* DEP9SI