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Sentenza — n. 14318/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14318/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14318/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 21/09/2021- dep. 5/10/2021 il TRIBUNALE di NAPOLI- sez. riesame confermava l'ordinanza con cui il TRIBUNALE di NAPOLI NORD in data 16/03/2021 aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. nei confronti di PENNACCHIO Antonio, indagato per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di frodi assicurative, falsi documentali e corruzioni in atti giudiziari. PENNACCHIO propone ricorso per cassazione per il tramite del difensore di fiducia. Quest'ultimo, con comunicazione pervenuta il 26/01/2022, rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché con ordinanza del 10/12/2021 il TRIBUNALE di NAPOLI NORD ha disposto la revoca della misura cautelare in contestazione.2.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14318/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, 21/03/2013 n. 19217, Cionfrini, Rv. 255135; Sez. 3, 20/03/2013 n. 39071, Milanetto, Rv. 257047, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto agli art. 3 e 111 Cost. degli art. 309, 310, 568 co. 2 cod. proc. pen. nella parte in cui prevedono - secondo la lettura datane dalla conforme giurisprudenza - in caso di revoca della misura cautelare, l'inammissibilità sopravvenuta della richiesta di riesame se non vi sia stata l'espressa manifestazione dell'interessato, personalmente ovvero a mezzo del difensore, della volontà di ottenere una pronuncia utile ai fini dell'esercizio dell'azione per la riparazione da ingiusta detenzione.

Parole chiave

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revoca dell'annullamento istanza di revisione penale abbandono del procedimento penale azione revocatoria fallimentare ricusazione del pubblico ministero azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso dovuta al sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che, in ogni caso, dell'ammenda di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PENNACCHIO ANTONIO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 20/11/1969 avverso l'ordinanza del 21/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del PG DELIA CARDIA, in ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 21/09/2021- dep. 5/10/2021 il TRIBUNALE di NAPOLI- sez. riesame confermava l'ordinanza con cui il TRIBUNALE di NAPOLI NORD in data 16/03/2021 aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. nei confronti di PENNACCHIO Antonio, indagato per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di frodi assicurative, falsi documentali e corruzioni in atti giudiziari. PENNACCHIO propone ricorso per cassazione per il tramite del difensore di fiducia. Quest'ultimo, con comunicazione pervenuta il 26/01/2022, rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché con ordinanza del 10/12/2021 il TRIBUNALE di NAPOLI NORD ha disposto la revoca della misura cautelare in contestazione.2.

Il ricorso è inammissibile. Con dichiarazione pervenuta in Cancelleria il 26/01/2022 il difensore del PENNACCHIO ha dichiarato di rinunciare al ricorso fissato per l'udienza odierna. Pur essendo vero che la rinuncia è stata formalizzata dal solo difensore non munito di procura speciale, e pertanto inefficace (cf. per tutte Sez. U sentenza n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244), tuttavia lo stesso difensore ha allegato anzidetta ordinanza di revoca della misura cautelare oggetto del presente giudizio cautelare. Sulla scia di Sez. U sentenza n. 7.931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002, questa S.C. ha costantemente ribadito che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione ,e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente, o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli art. 315 co. 3 e 645 co. 1 cod. proc. pen. (cf. Sez. 6, 15/10/2019 n. 48583, Capristo, Rv. 277567;

Sez. 6, 21/03/2013 n. 19217, Cionfrini, Rv. 255135; Sez. 3, 20/03/2013 n. 39071, Milanetto, Rv. 257047, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto agli art. 3 e 111 Cost. degli art. 309, 310, 568 co. 2 cod. proc. pen. nella parte in cui prevedono - secondo la lettura datane dalla conforme giurisprudenza - in caso di revoca della misura cautelare, l'inammissibilità sopravvenuta della richiesta di riesame se non vi sia stata l'espressa manifestazione dell'interessato, personalmente ovvero a mezzo del difensore, della volontà di ottenere una pronuncia utile ai fini dell'esercizio dell'azione per la riparazione da ingiusta detenzione.

3. L'inammissibilità del ricorso dovuta al sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che, in ogni caso, dell'ammenda di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (cf. da ultimo Sez. U. 27/02/2020 n. 11.803, Ramondo che ha richiamato in proposito Sez. U. 25/06/1997 n. 7, Chiappetta, massimata nel senso che "qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende".

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso a Roma il giorno 22/02/2022 Il consigliere estensore Il Presid te Alfredo Mantovano Geppino Rago d_j_e:),