Cassation court dismisses appeal against preventive seizure order due to lack of notification and insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request for a review of a preventive seizure order. The appellant argued that the hearing notice was not properly served at his declared domicile and that the evidence supporting the seizure was insufficient and uncorroborated. The court held that these grounds constituted an impermissible review of the trial court's factual findings and motivation, which falls outside the scope of cassation review for real security measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 127, 179, 324 c.p.p.; The Court of Cassation cannot review the factual basis or motivation of a preventive seizure order, limiting its jurisdiction to violations of law regarding the notification of the hearing notice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NEVI LORENZO, nato a Roma il 10 agosto 1971 avverso l'ordinanza emessa il 16 luglio 2021 dal Tribunale del riesame di Monza Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 9 febbraio 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. Giovanni Destito, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Monza ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NEVI LORENZO contro il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 7 giugno 2021, con il quale è stato disposto "il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti - tra gli altri - di NEVI LORENZO per un importo pari ad euro 19.929.815,61 in relazione ai capi 1, 2 e 3 in via diretta e, in caso di infruttuosità, per equivalente dei beni nella disponibilità di tutti gli indagati, tra cui NEVI LORENZO fino a concorrenza di euro 6.221.566,00 in relazione al capo 4". Al ricorrente sono stati contestati provvisoriamente i reati di associazione per delinquere, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, autoriciclaggio, bancarotta e truffa. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NEVI LORENZO, che ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 127, commi 1 e 5, 179, 324, comma 6, cod. proc. pen., per omessa notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale del riesame. Il ricorrente, in sede di notifica del decreto di sequestro preventivo, emesso il 7 giugno 2021 dal Giudice per le indagini preliminari, aveva indicato quale domicilio la sua abitazione in Roma, via Fattoria di Torrenova n.
22. La notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame era avvenuta, però, solo presso i difensori, in proprio e nella qualità di domiciliatari dell'indagato ex art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., senza notificare l'atto al domicilio dichiarato. Il che configurerebbe una nullità assoluta e insanabile;
2) errata applicazione delle norme in tema di fumus commissi delicti e motivazione apparente in ordine alla consapevole partecipazione del ricorrente ai reati contestati. Dopo avere ricordato che nei confronti dell'indagato e di altri era stata rigettata la richiesta di misura cautelare personale, il ricorrente ha evidenziato che il sequestro in questione era stato disposto sulla base delle dichiarazioni di Piccinini Luca, coindagato anch'egli, non corroborate da riscontri esterni, necessari ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. L'informativa, richiamata dal Tribunale del riesame, conterrebbe, quale elemento di novità rispetto alla data di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare personale, solo le dichiarazioni del menzionato Piccinini, che però sarebbero dichiarazioni a discarico, avendo il Piccinini manifestato dubbi sul coinvolgimento del ricorrente, sicché le stesse proverebbero al più il ruolo di leader regionale del ricorrente, che tentava di collocare sul mercato i prodotti del gruppo Nidalina, ma non il dolo dei reati contestati;
3) errata applicazione delle norme in tema di fumus commissi delicti e motivazione apparente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati. Il Tribunale del riesame: quanto all'associazione a delinquere, avrebbe fatto rinvio alla precedente misura cautelare, senza effettuare un vaglio approfondito sul contributo dato al sodalizio dal ricorrente, che prima delle dichiarazioni di Piccinini Luca era stato ritenuto estraneo all'associazione; quanto all'attività di abusivismo finanziario, avrebbe fatto leva sulla contestazione associativa, senza spendere una parola sulle specifiche attività, poste in essere dal ricorrente; quanto alle truffe, avrebbe fatto riferimento alle persone offese di cui alla lista allegata all'imputazione, senza che tale allegato fosse effettivamente presente e senza che nel materiale cautelare fosse stata rinvenuta una dichiarazione delle persone offese.
Peraltro, i due immobili, sottoposti a cautela, erano stati acquistati molto tempo prima delle condotte contestate, venendo così meno il nesso di pertinenzialità tra il reato e il bene. Non sarebbe stata svolta alcuna indagine sul reato di autoriciclaggio e sarebbe stata richiamata un'annotazione di polizia giudiziaria di cui non vi sarebbe traccia nel materiale investigativo e, per di più, la contestazione sarebbe priva dei requisiti richiesti dalla norma incriminatrice, non essendovi alcun reimpiego in altre e nuove attività economiche e finanziarie.
I soldi transitavano sui conti correnti di Nidalina, società utilizzata per il meccanismo fraudolento, e venivano utilizzati per pagare i precedenti investitori, secondo quello che lo stesso organo inquirente identifica con lo schema Ponzi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo non è consentito. Questa Corte (Sez. 2, n. 37615 del 5/7/2019, Rv. 277515) ha già affermato che l'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza di riesame integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che, se non eccepita, impedisce la deducibilità del vizio in sede di legittimità. In applicazione del principio, si è ritenuta sanata la nullità eccepita dal difensore non "immediatamente dopo" averne avuto notizia ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., ma solo "in limine" alla successiva udienza, tenutasi a distanza di sei giorni dalla prima.
Tale approdo vale a fortiori nel caso in esame, in cui - sulla base delle stesse deduzioni del ricorrente - la notifica non è stata omessa ma è avvenuta in luogo diverso dal domicilio dichiarato e il difensore neppure ha dedotto di avere eccepito la nullità dinanzi al Tribunale del riesame. 1.2 Il secondo motivo è, in parte, privo di specificità e, in parte, non è consentito. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze, emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico, seguito dal giudice (così Sez. 3 U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692;
Sez. U, n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non mass. sul punto). Alla luce di tale regula iuris deve rilevarsi, nel caso in esame, che l'ordinanza impugnata non è inficiata da violazioni di legge e presenta una motivazione completa, per di più anche esente da vizi manifesti sul piano logico. Il Tribunale del riesame, in linea con la ricostruzione dei fatti svolta nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, ha affermato che dagli elementi acquisiti era emersa la consapevolezza del ricorrente di concorrere nei reati contestatigli.
In particolare, ciò si traeva dalle dichiarazioni di Piccinini Luca, al quale era contestato, tra l'altro, il ruolo di capo e promotore dell'associazione a delinquere di cui al capo 1), il quale, dopo l'esecuzione della misura cautelare personale, in sede di interrogatorio, aveva reso piena confessione e aveva fatto chiarezza sulle posizioni e sui ruoli di altri coindagati, tra cui Nevi Lorenzo, tutti consapevoli della natura finanziaria dei prodotti collocati e del sistema finanziario criminoso. Il tribunale del riesame ha precisato che l'espressione apparentemente dubitativa, contenuta nell'interrogatorio di Piccinini Luca ("su Lorenzo Nevio ho qualche dubbio') non valeva ad escludere in capo al Nevi la sussistenza del fumus, dovendosi "considerare il complesso delle dichiarazioni del Piccinini, il quale aveva attribuito al Nevi un particolare ruolo sociale e particolari attitudini personali, oltre a una particolare vicinanza non solo a Bernardo Foglia ma anche allo stesso Piccinini, poiché lo include insieme al Foglia tra i collaboratori di più lunga data e, come gli altri leader regionali, tra le persone più coinvolte che si tenevano in contatto e si interfaccia vano tra loro e, infine, partecipavano agli eventi".
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale del riesame ha precisato che le dichiarazioni di Piccinini Luca erano riscontrate in punto di fatto dall'esito delle successive indagini, disposte dal Pubblico ministero e compendiate nell'informativa redatta il 19 maggio 2019 dalla Guardia di finanza, la quale, mediante la consultazione dei file excel, estrapolati dagli archivi prodotti da Bruni Paolo, dipendente del Piccinini, aveva verificato quali contratti ciascun soggetto destinatario della chiamata in correità aveva sottoscritto.
Con riferimento al ruolo del ricorrente il Tribunale del riesame ha aggiunto che dalle sommarie informazioni rese da alcuni soggetti, riportate dal Pubblico ministero nella richiesta di sequestro (Ercolani Simone, Pezzi Davide, Sidoti Gianluca), si evinceva il riscontro del pieno coinvolgimento degli indagati, tra cui Nevi Lorenzo (esplicitamente menzionato in modo particolare da Ercolano e Pezzi), anche nella fase finale del gruppo Nidalina, quando ormai era chiaro a tutti che le società, coinvolte nel cosiddetto sistema Ponzi, non sarebbero state in grado di onorare i pagamenti e ciononostante i leader regionali continuavano a proporre e promuovere la collocazione di prodotti finanziari fraudolenti.
Ulteriori riscontri sul ruolo dei leader regionali e sulla loro consapevolezza si traevano dalle risultanze dell'attività intercettativa, che, sebbene intrapresa solo nei confronti di alcuni soggetti, tra cui figurava anche il ricorrente Nevi, e in un periodo il cui cosiddetto schema Ponzi era già in declino, mostrava come in quel periodo venissero organizzati diversi incontri, nel corso dei quali venivano comunicate e diffuse ai vari leader regionali, tra cui anche Nevi Lorenzo, "le decisioni assunte dal Piccinini e venivano formati gli stessi leader, al fine di meglio comunicare quanto proposto da Nidalina e a farlo utilizzando i termini più adatti per non incorrere in sanzioni da parte delle autorità di vigilanza".
Trattasi di argomentazioni logiche e non contraddittorie, al cui cospetto le doglianze, formulate dal ricorrente, finiscono per refluire nell'alveo di un non consentito sindacato della motivazione del provvedimento impugnato e del merito, come tale non riconducibile al vizio di violazione di legge, che è l'unico devolvibile a questa Corte in materia di misure cautelari reali. 1.3 Il terzo motivo non è consentito, trattandosi di doglianze non sollevate dinanzi al Tribunale del riesame, così che non possono essere dedotte per la prima volta in questa sede.
Per di più esse, pur se invocanti una erronea qualificazione dei fatti, sono in effetti tese a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio. Il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questa Corte in tema di provvedimenti cautelari reali.
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inannmissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende