Italian Court dismisses appeal for rescission of judgment due to lack of specific procedural facts and failure to prove lack of knowledge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify which pending proceedings the domicile election referred to or prove she lacked knowledge of them. The court rejected arguments relying on Supreme Court precedents regarding defense attorneys and noted that the challenged article is a closure norm requiring full factual allegations. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629-bis c.p.p.; Art. 187 c.p.p.: The provision closing the system for absent judgments requires the applicant to fully allege procedural facts and prove lack of knowledge, without automatic application of Article 420-bis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FABOZZI PATRIZIA nata a CASERTA il 17/02/1976 avverso l'ordinanza del 28/05/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZE. Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Patrizia Fabozzi ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe (con il quale la Corte di appello di Firenze ha rigettato la sua istanza di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Pisa n. 1077/19, che la aveva dichiarata colpevole del reato di estorsione, condannandola alla pena ritenuta di giustizia) lamentando violazione degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione (l'elezione di domicilio valorizzata dalla Corte di appello non recherebbe il numero di procedimento cui essa si riferisce).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. La Corte di appello ha motivato il rigetto dell'istanza in questione valorizzando l'elezione presso il luogo di domicilio dell'indagata in Ponsacco, alla via S. Piero e casato n. 77, avvenuta in data 06/09/2016 2. Ciò premesso, il ricorso è privo della necessaria specificità, poiché la ricorrente è rimasta, nella sostanza, silente, non chiarendo — se davvero la elezione di domicilio valorizzata a fondamento del rigetto dell'istanza in oggetto riguardasse altro procedimento — né se in suo danno fossero pendenti ulteriori procedimenti, né, conseguentemente, in quale di questi procedimenti essa era intervenuta, dato in ipotesi senz'altro noto alla ricorrente.
Ne consegue che la sua contraria allegazione è rimasta non documentata. 1.1. Deve aggiungersi che del tutto privo di rilievo è l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte invocato dalla ricorrente (sentenza n. 23947/2020), che riguarda il diverso caso dell'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio. 1.2. Questa Corte (Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Rv. 280137 — 01) ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 Conv.
EDU, nella parte in cui non consente di ottenere la rescissione del giudicato al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi che questa non sia dipesa da "incolpevole mancata conoscenza del processo", osservando che l'art. 629-bis cod. proc. pen. (come in precedenza l'art. 625-ter. abr. stesso codice) è una norma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ed ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi 2, partecipare, senza alcun automatismo in riferimento all'accertata ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., e l'onere probatorio imposto al richiedente, che implica l'allegazione di una documentazione a sostegno, pur non precludendo al giudice di disporre d'ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertarne l'oggettiva fondatezza. 1.2.1.
Potere d'integrazione di ufficio, aggiunge il collegio, che, in un caso come quello in esame, postula di necessità quanto meno la soddisfazione di un onere di compiuta allegazione, da parte della richiedente, dei "fatti processuali" (cfr. art. 187, comma 2, cod. proc. pen.) in ipotesi da verificare ricorrendo ai poteri officiosi.
2. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/01/2022 Il Consig 'ere estensore I P esidente sergi4 Be