Sentenza — n. 14304/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • CROOS WARNAKULASURYA Candika Nirosi nato in Sri Lanka il 26/06/1973 avverso la sentenza del 30/09/2020 della Corte di Appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catania con sentenza del 30/09/2020 confermava la pronuncia del Tribunale di quella stessa città emessa il 02/12/2013 con la quale Cross Warnakulasuriya Candika Nirosi era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di tentata rapina aggravata in danno di Anegelova Elena (colpita con una pietra alla pena per sottrarle la borsa).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 161 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14304/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato, con riferimento alla personalità negativa dell'imputato, desumibile dalle modalità di commissione del reato, ritenute particolarmente gravi (al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente, da ultimo Cass. sez. 2, sent. 23903 del 15/07/2020 - dep. 12/08/2020 - Rv. 279549).
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to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • CROOS WARNAKULASURYA Candika Nirosi nato in Sri Lanka il 26/06/1973 avverso la sentenza del 30/09/2020 della Corte di Appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catania con sentenza del 30/09/2020 confermava la pronuncia del Tribunale di quella stessa città emessa il 02/12/2013 con la quale Cross Warnakulasuriya Candika Nirosi era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di tentata rapina aggravata in danno di Anegelova Elena (colpita con una pietra alla pena per sottrarle la borsa).
2. Avverso la sentenza collegiale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e la violazione di legge per la mancata applicazione dell'istituto della prescrizione.
3. I motivi sono manifestamente infondati.
4. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato, con riferimento alla personalità negativa dell'imputato, desumibile dalle modalità di commissione del reato, ritenute particolarmente gravi (al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente, da ultimo Cass. sez. 2, sent. 23903 del 15/07/2020 - dep. 12/08/2020 - Rv. 279549).
5. Il termine massimo di prescrizione, di anni 16 e mesi 8 (al termine ordinario di 13 anni e 4 mesi in relazione al reato tentato ex artt. 56 e 628, comma 3 n.1 cod.pen. deve sommarsi l'aumento di un quarto, pari a 3 anni e 4 mesi ex art. 161 cod. pen.), non è decorso alla data odierna, considerando l'epoca di commissione del reato, il 13/04/2011.
6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden Luigi Agostinacchio Geppino R LOU,