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Sentenza — n. 14278/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls conditional sentence condition for extinguished crime of property damage.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14278/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled the appealed judgment regarding the condition attached to the suspended sentence for the crime of property damage, which had already been declared time-barred. The applicant argued that since the property damage crime was extinguished by prescription, the specific obligation to restore the property and perform unpaid work should be removed from the suspended sentence conditions. The court agreed, eliminating the condition while declaring the rest of the appeal inadmissible due to lack of factual elements and confusion between distinct legal institutions.

Regesto Legislator

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Art. 635, ultimo comma, cod. pen.; Art. 620 lett. I) codice di rito: When a crime subject to a suspended sentence condition is extinguished by prescription, the corresponding condition must be eliminated without remittal if the court can directly remove it.

Parole chiave

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suspended sentence conditions crime of property damage prescription of criminal offense extinguishment of legal consequences Italian Supreme Court conditional release obligations inadmissible appeal grounds occupazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 635, ultimo comma, cod. pen.
Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta, infatti, che la condizione a cui venne subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena fu apposta in relazione al delitto di danneggiamento di cui al capo h) della rubrica, stante il disposto di cui all'art. 635, ultimo comma, cod.
Art. 620 lett. I) codice di rito
Va, pertanto, annullata sul punto la sentenza impugnata, eliminandosi la condizione, adempimento a cui può provvedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620 lett. I) codice di rito, essendo superfluo il rinvio.
art. 635 cod. pen
Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta, infatti, che la condizione a cui venne subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena fu apposta in relazione al delitto di danneggiamento di cui al capo h) della rubrica, stante il disposto di cui all'art. 635, ultimo comma, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 35419 del 11/06/2010, Rv. 248301
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL HADI FATNA nato Marocco 01/01/1968 avverso la sentenza del 29/09/2020 Corte appello Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituto Procuratore generale DELIA CARDIA, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente ai benefici di legge udito il Difensore Avv. PADULA Roberto, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITO 1. El Hadi Fatna ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Milano in data 29/09/2020 che, nel dichiarare prescritto uno dei reati contestati all'imputata (quello di danneggiamento), ha rideterminato la pena in ordine all'ulteriore reato di occupazione abusiva, confermando nel resto la sentenza del primo giudice (Tribunale di Milano). Al riguardo deduce:

1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nella parte in ali la sentenza impugnata, pur dichiarando prescritto il reato di danneggiamento, aveva confermato la condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione a tale reato ("eliminazione delle conseguenze dannose e/o pericolose mediante il rilascio dell'abitazione ed il ripristino della porta di ingresso e la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività pari a mesi due") che invece andava eliminata.

2. omessa motivazione in ordine alla richiesta formulata con l'atto di appello di non menzione della condanna.

3. Tanto premesso, il ricorso è fondato. Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta, infatti, che la condizione a cui venne subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena fu apposta in relazione al delitto di danneggiamento di cui al capo h) della rubrica, stante il disposto di cui all'art. 635, ultimo comma, cod. pen. Essendo tale reato prescritto e permanendo il beneficio in ordine alla condanna per il reato di occupazione abusiva, va eliminata la relativa condizione apposta estranea a tale delitto: l'effetto estintivo del reato, infatti, si lega, per quanto precisato dal primo giudice che ha ricondotto la condizione alla sola previsione dell'ultimo comma dell'art. 635 cod. pen., al solo delitto di danneggiamento, dichiarato estinto. Difetta, dunque, il presupposto di fatto e di diritto che regge la persistenza della condizione. Va, pertanto, annullata sul punto la sentenza impugnata, eliminandosi la condizione, adempimento a cui può provvedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620 lett. I) codice di rito, essendo superfluo il rinvio.

4. Inammissibile è, invece, il secondo motivo di ricorso stante la genericità e manifesta infondatezza del relativo motivo di appello. Il ricorrente, infatti, per un verso ha omesso di indicare gli elementi di fatto in forza dei quali la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere il beneficio della non menzione e, per altro, ne invoca l'applicazione facendone, erroneamente, discendere una sorta di automaticità dalla concessione della sospensione condizionale della pena, non avvedendosi che si tratta di istituti differenti (la sospensione condizionale costituisce, infatti, una causa di estinzione del reato, mentre la non menzione una causa di estinzione della pena), fondati su autonomi presupposti e che richiedono un'autonoma e distinta valutazione da parte del giudice del merito.

5. La cessazione della permanenza del delitto di occupazione abusiva va fatta risalire, in assenza dell'indicazione di elementi di fatto a cui possa farsi risalire il definitivo rilascio dell'abitazione in epoca anteriore, al 5/07/2017, data della sentenza di primo grado (in termini, Sez. 2, n. 35419 del 11/06/2010, Rv. 248301); il reato, pertanto, non risulta ancora prescritto.

6. La natura non complessa delle questioni consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condizione imposta alla sospensione condizionale della pena, condizione che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Motivazione semplificata. Roma, li 22/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presicjènte Givan IdIi