Italian Court dismisses appeal against aggravated fraud conviction for failure to raise recidiva in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the appellate court failed to consider generic mitigating circumstances and properly evaluated recidivism. The court rejected these claims, ruling that the appellate court correctly linked the denial of mitigation to the defendants' prior convictions, which justified the application of aggravated recidivism, and that the specific recidivism issue was not raised in the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 606 co. 3 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if the grounds were not raised in the appeal or if the appellate court's reasoning is congruent with the facts, reserving factual re-evaluation to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MALARA ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 23/11/1969 MALARA LUCIANO nato a REGGIO CALABRIA il 09/01/1972 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA, per l'inammissibilità dei ricorsi, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 3/11/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di LIVORNO in data 13/06/2016, aveva condannato MALARA Antonio e MALARA Luciano ciascuno a pena di giustizia per il reato di concorso in truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevane entità e dalla recidiva pluriqualificata per entrambi, commessa a LIVORNO il 12/10/2011, con condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita. La CORTE revocava la condanna relativa agli interessi civili a carico di MALARA Antonio.2. MALARA Antonio e MALARA Luciano propongono ricorso per cassazione, a mezzo di un unico difensore, e deducono i seguenti motivi: come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
b) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che sarebbe avvenuto con una mera clausola di stile e senza alcun approfondimento del corrispondente motivo di appello; come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
b) cod. proc. pen. in relazione all'applicazione della recidiva, decisa col semplice richiamo ai precedenti penali, senza valutazione della maggiore pericolosità in concreto manifestata. Il PROCURATORE GENERALE della CASSAZIONE presenta conclusioni scritte per l'inammissibilità dei ricorsi.
3. I ricorsi sono inammissibili. È manifestamente infondato il primo motivo, che sollecita il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. La CORTE territoriale ha correttamente correlato il diniego di esse ai precedenti degli imputati, che hanno rivestito rilievo tale da giustificare per entrambi l'applicazione della recidiva pluriqualificata: in presenza di tale congrua e coerente motivazione, resta al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di rileggere gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o di adottare nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099): ciò che è, in via esclusiva, riservato al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Va aggiunto, come sottolineato nelle conclusioni scritte dal P.G., che la censura difensiva sul punto è rimasta sul vago, già nel motivo di appello e poi nel ricorso, senza essere accompagnata dall'allegazione di alcun concreto elemento che facesse orientare verso una differente soluzione. Inammissibile ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen. è la censura sulla recidiva poiché non sollevata, neanche implicitamente, nell'atto di appello, che si è limitato in modo del tutto generico a contestare l'eccessività della pena, senza ulteriore specificazione: e per questo la CORTE territoriale non ne ha trattato.
Aveva invece congruamente motivato sul punto il primo Giudice, ricordando che "entrambi gli imputati, già recidivi, hanno riportato in data 14.03. 2011 condanna per il delitto di truffa, divenuto irrevocabile il 12.06.2013", e che la truffa oggetto del presente giudizio, in quanto commessa a distanza di pochi mesi, costituiva "espressione della medesima capacità a delinquere già manifestatasi nel recente passato". Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 22/02/2022 Il consigliere estensore Il Preside Alfredo Ma