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Sentenza — n. 14265/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14265/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14265/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorrente lamenta di avere tempestivamente formulato, in data 29/04/2021, istanza di trattazione orale nei modi di rito, di non avere ricevuto risposta quanto alla predetta istanza, di avere fatto valere l'omissione all'atto della formulazione, in data 24/05/2021, delle conclusioni scritte. Su tutto ciò la Corte di appello è rimasta silente. Dall'esame degli atti, sempre consentito, ed anzi necessario, quando occorra valutare la fondatezza o meno di questioni di natura processuale, è possibile riscontrare la corrispondenza al vero di tutto quanto dedotto. Sussiste, pertanto la dedotta nullità.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 14265/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Su tutto ciò la Corte di appello è rimasta silente. Dall'esame degli atti, sempre consentito, ed anzi necessario, quando occorra valutare la fondatezza o meno di questioni di natura processuale, è possibile riscontrare la corrispondenza al vero di tutto quanto dedotto. Sussiste, pertanto la dedotta nullità.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale ricorso per cassazione altri capi d'accusa verdetto di colpevolezza partecipazione al reato pentito
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANTONIO nato a NAPOLI il 04/04/1972 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLI. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli RITENUTO IN FATTO1.

Antonio Russo ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sua dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di ricettazione di cui al capo B), riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale della stessa città per effetto del contestuale proscioglimento dal reato di cui al capo A) per intervenuta prescrizione, deducendo nullità del provvedimento di condanna (f. 3 del ricorso) per violazione di leggi quanto alla corretta instaurazione del contraddittorio in appello, oltre che vizi di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, che, come premesso, riguarda la sola statuizione di condanna, è fondato.

1. Il ricorrente lamenta di avere tempestivamente formulato, in data 29/04/2021, istanza di trattazione orale nei modi di rito, di non avere ricevuto risposta quanto alla predetta istanza, di avere fatto valere l'omissione all'atto della formulazione, in data 24/05/2021, delle conclusioni scritte. Su tutto ciò la Corte di appello è rimasta silente. Dall'esame degli atti, sempre consentito, ed anzi necessario, quando occorra valutare la fondatezza o meno di questioni di natura processuale, è possibile riscontrare la corrispondenza al vero di tutto quanto dedotto. Sussiste, pertanto la dedotta nullità.

2. La sentenza della Corte di appello, espressamente impugnata nell'interesse dell'imputato limitatamente alla statuizione di condanna in ordine al reato di ricettazione di cui al capo B), va, pertanto, annullata senza rinvio; va conseguentemente disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio 2.1. La suddetta statuizione assorbe il motivo riguardante i presunti vizi di motivazione che inficierebbero la dichiarazione di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Così deciso il 09/02/2022 Il Consig "ere estensore i Cz.-. I