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Sentenza — n. 14256/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14256/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14256/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Mancata assunzione di una prova decisiva costituita dai testi della difesa, in precedenza ammessi ex art. 468 comma 4 cod. proc. pen. con ordinanza poi revocata. 1.2. Violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen. con riferimento alla consapevolezza illecita della provenienza dell'assegno e al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. 1.3.

Regesto Legislator

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art. 468 comma 4 cod. proc. pen, art. 648 cod. pen, art. 195 cod. proc. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 14256/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1. Mancata assunzione di una prova decisiva costituita dai testi della difesa, in precedenza ammessi ex art. 468 comma 4 cod. proc. pen. con ordinanza poi revocata. 1.2. Violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen. con riferimento alla consapevolezza illecita della provenienza dell'assegno e al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. 1.3.

Parole chiave

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flussi finanziari illeciti inchiesta per falsità atti false dichiarazioni senza giuramento perseguimento penale per truffa messa in circolazione di monete false sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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art. 468 comma 4 cod. proc. pen
Mancata assunzione di una prova decisiva costituita dai testi della difesa, in precedenza ammessi ex art. 468 comma 4 cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
Violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 195 cod. proc. pen
Violazione di legge dell'art. 195 cod. proc. pen.
art. 62 bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., come anche sollecitato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FLOTTA SAVERIO nato a WAIBLIGEN (GERMANIA) il 09/05/1988 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE d'APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 1/12/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di CASTROVILLARI 1'8/1/2019 nei confronti di FLOTTA SAVERIO per i reati di cui agli artt. 648, 485 e 491 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Mancata assunzione di una prova decisiva costituita dai testi della difesa, in precedenza ammessi ex art. 468 comma 4 cod. proc. pen. con ordinanza poi revocata. 1.2. Violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen. con riferimento alla consapevolezza illecita della provenienza dell'assegno e al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. 1.3.

Violazione di legge dell'art. 195 cod. proc. pen. e inutilizzabilità della testimonianza del teste Trazza, unica prova posta a fondamento della responsabilità.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 bis cod. pen. 1.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., come anche sollecitato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni.

2. Il ricorso, nel quale sono dedotti motivi a prima lettura non manifestamente infondati, è ammissibile e, pertanto, ha determinato la corretta istaurazione del rapporto processuale per la presente fase. Tale circostanza -preso atto che i fatti sono avvenuti il 27 maggio 2011, ai sensi dell'art. 129 cod proc. pen. ed esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza- impone di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13/1/2022 Il Consigli e tensore M )E P O 7, r