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Sentenza — n. 14236/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14236/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14236/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Esposito Roberto impugna la sentenza in data 04/11/2020 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza in data 14/12/2011 del Tribunale di Napoli, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione, riconoscendo circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. Deduce: 1.1. "Manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva". Secondo la difesa la recidiva riconosciuta nei confronti del ricorrente poteva essere esclusa in ragione del tempo in cui sono stati commessi i precedenti reati, della loro diversa natura e della loro gravità. La difesa lamenta l'omessa motivazione su tali indicazioni contenute nell'atto di gravame.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14236/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione pentito revisione della sentenza penale criminalità persistente riabilitazione impunità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ROBERTO nato a NAPOLI il 22/04/1974 avverso la Sentenza del 04/11/2020 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.

RITENUTO IN FATTO

1. Esposito Roberto impugna la sentenza in data 04/11/2020 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza in data 14/12/2011 del Tribunale di Napoli, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione, riconoscendo circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. Deduce: 1.1. "Manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva". Secondo la difesa la recidiva riconosciuta nei confronti del ricorrente poteva essere esclusa in ragione del tempo in cui sono stati commessi i precedenti reati, della loro diversa natura e della loro gravità. La difesa lamenta l'omessa motivazione su tali indicazioni contenute nell'atto di gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in ragione della aspecificità del motivo di appello in punto di recidiva, che si è risolto in una generica evocazione della esclusione della recidiva e di un trattamento sanzionatorio più mite, sulla base di elementi indicati in maniera eminentemente generica. In ragione di tale rilievo preliminare circa l'inammissibilità del correlato motivo di appello, va ricordato che «le cause di inammissibilità dell'appello inficiano alla radice l'impugnazione senza possibilità di sanatoria. Tale inammissibilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se non rilevata dal giudice a quo e dal giudice ad quem, deve essere rilevata dalla Cassazione.

L'inammissibilità dell'appello importa che la sentenza di primo grado diventa irrevocabile sul punto e nei confronti dell'imputato, con la conseguenza che questi difetta del potere di ricorrere per Cassazione, per cui va dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto», (Sez. 4, Sentenza n. 14442 del 26/09/1990, Pilloni, Rv. 185683; Sez. 1, Sentenza n. 3602 del 26/10/1987 Ud. -dep. 21/03/1988-, Alticozzi, Rv. 177925; più di recente, nello stesso senso, non massimate: Sez. 7, Ordinanza n. 13346 del 11/11/2016 ud. -dep. 20/3/2017, Andronaco).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presi nte Antonio Saraco Geppin go /1\