Cassation dismissed appeal against confiscation revocation due to failure of public prosecution to prove asset disproportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed the appellate court's decision to revoke a confiscation order against Randazzo Mariano and his family. The defense argued that the lower court erred by requiring both proof of illicit origin and disproportionate assets, whereas the law allows them as alternatives. The court rejected this, affirming that the public authority failed its burden of proof regarding the disproportion between the family's assets and their income.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 D.L.vo 159/2011; In preventive confiscation proceedings, the public prosecution bears the burden of proving either the illicit origin of assets or their disproportionality relative to income, and failure to meet this burden warrants revocation of the confiscation order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO RANDAZZO MARIANO nato a DELIA il 29/04/1941 avverso il decreto del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI, che ha chiesto il rigetto del ricorso P»
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della predetta Corte territoriale che il 7/5/2021 aveva revocato la confisca ex art. 24 D.L.vo 159/2011 disposta dal tribunale cittadino il 4/6/2020 nei confronti di Randazzo Mariano, Randazzo Giuseppe e Randazzo Maria Rosa. Ad avviso della Corte di appello, difettando la prova circa la capacità economica di Randazzo Mariano e del suo nucleo familiare negli anni 1992 e precedenti, in cui era intervenuto l'acquisto degli immobili confiscati, non poteva ritenersi integrato il requisito della derivazione da attività illecite o di reimpiego, né quello della sproporzione tra il valore dei beni confiscati e il reddito del preposto e del suo nucleo familiare.
A sostegno del ricorso, l'ufficio ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione del decreto impugnato in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la necessità di entrambe le situazioni richieste invece in via alternativa dall'art. 24 cit.: la titolarità o disponibilità di beni, da parte dell'interessato, in valore sproporzionato rispetto al reddito, ed anche la provenienza dei beni da attività illecita o, comunque, da reimpiego dei proventi di questa.
2. Con memoria difensiva depositata il 3/11/2021 il difensore dei predetti Randazzo Mariano, Randazzo Giuseppe e Randazzo Maria Rosa ha chiesto di dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il ricorso.
3. Il P.G., con atto del 14/12/2021, ha chiesto il rigetto del ricorso 4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Premesso che, in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide in materia di confisca è ammissibile solo per violazione di legge, secondo il disposto degli artt. 10, comma 3, e 27 del D.Lvo n. 159/2011, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la Corte di appello ha adeguatamente evidenziato che dalle indagini della Guardia di Finanza era emerso che negli anni 1992 e precedenti, nei quali era intervenuto l'acquisto degli immobili confiscati, il Randazzo era risultato titolare di alcune partite IVA in relazione alle quali, però, non era possibile rilevare i redditi eventualmente prodotti e dichiarati.
Nel ritenere tali carenze sufficienti a legittimare la revoca della confisca, pertanto, la Corte territoriale si è uniformata ai consolidati principi della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, anche a sezioni unite, in tema di confisca di prevenzione, secondo cui, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 2 ter, comma terzo, primo periodo, della legge n. 575 del 1965, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, spetta alla parte pubblica l'onere della prova - nel caso di specie non assolto - della sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto nonchè della illecita provenienza dei beni, dimostrabile anche in base a presunzioni, mentre è riconosciuta al proposto la facoltà di offrire prova contraria (Sez.
U, n. 4880 del 26/06/2014, Rv. 262606). • .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, il 13 gennaio 2022 Il Presidente Il Consigliere estensore Matilde