Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of facts under plea bargaining rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged the legal qualification of facts under Article 416 of the Penal Code, arguing it was erroneous. The Court held that while legal qualification is not subject to party agreement, an error must be manifest and potentially transform the plea into an agreement on crimes, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: In plea bargaining proceedings, a cassation appeal challenging the legal qualification of facts is inadmissible unless the error is manifest and could transform the agreement on penalty into an agreement on crimes.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CURTI MASSIMO nato a PORANO il 24/07/1944 avverso la sentenza del 02/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del PG Giuseppina Casella, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, con sentenza in data 2/12/2020, applicava nei confronti di Curti Massimo ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 648 bis cod. pen., nonché per una pluralità di delitti di truffa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con unico motivo di impugnazione la violazione di legge per l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato ai sensi dell'art. 416 cod. pen. Il ricorso è inammissibile: per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità in tema di patteggiannento, ribadito anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013, dep. 06/02/2014, in motivazione), il ricorso per cassazione può denunciare anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. Nondimeno, l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto, secondo il predetto orientamento, che ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati; ai soli casi, pertanto, di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971).
Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo 1) dell'imputazione, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo, qualificazione giuridica che, invero, il ricorso contesta in termini assolutamente generici, invocando una diversa lettura delle risultanze processuali volta ad escludere la stabilità del vincolo associativo contestato al ricorrente Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2022 L'est e sore Il Presidente L Imperiali Matilde Cammino Da-posti