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Sentenza — n. 13992/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13992/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13992/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Baba Sherin, nata a Palermo il 09/12/1994, avverso la sentenza del 04/07/2.020 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con la concessione del non menzione della condanna e inammissibilità nel resto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 13992/2022 — snpen · Corte di Cassazione: t. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Palermo aveva condannato la ricorrente alla pena di euro 200,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 71.2 cod.pen., siccome riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione di un telefono cellulare di provenienza illecita. Pv„ 2. L'imputata ha proposto appello ma la Corte territoriale, preso atto di quanto previsto dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., ha qualificato tale impugnazione come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte Suprema.

Parole chiave

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prove acquisite illegalmente valutazione del paese d'origine abuso di impianti di telecomunicazioni reati contro la sfera personale riservata usurpazione d'identità favoreggiamento
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Baba Sherin, nata a Palermo il 09/12/1994, avverso la sentenza del 04/07/2.020 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con la concessione del non menzione della condanna e inammissibilità nel resto.

RITENUTO IN FATTO

t. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Palermo aveva condannato la ricorrente alla pena di euro 200,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 71.2 cod.pen., siccome riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione di un telefono cellulare di provenienza illecita. Pv„ 2. L'imputata ha proposto appello ma la Corte territoriale, preso atto di quanto previsto dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., ha qualificato tale impugnazione come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte Suprema.

3. Nel gravame proposto l'imputata si doleva di una errata valutazione delle prove sulle quali il Tribunale aveva basato il giudizio di responsabilità e lamentava, altresì, la mancata applicazione del beneficio della non menzione della condanna. Si dà atto che nell'interesse della ricorrente è stata depositata una memoria;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione in quanto l'atto di appello, qualificato come ricorso per cassazione, era stato proposto da difensore non cassazionista (avv. Saverio Benigno). Deve tenersi conto che l'esame del mezzo di impugnazione, in ragione di quanto precisato in premessa, va effettuato alla stregua della disciplina relativa, appunto, al ricorso per cassazione, posto che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228.119). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.03.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Matilde Cammino DEPOSITATO