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Sentenza — n. 13991/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal on sentencing substitution but dismisses claim regarding special poverty mitigation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13991/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed the appeal, annulling the lower court's decision only regarding the omission to address the request for a substitute penalty. The appellant argued for both a substitute penalty and special poverty mitigation, while the prosecution contended the original sentencing was appropriate. The court ruled that the substitute penalty request required remittal for new examination, but dismissed the poverty mitigation claim because the lower court had already applied a different statutory mitigation based on the economic value of the goods.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.; Art. 648, comma secondo, cod. pen.; In cases of receiving counterfeit goods, the mitigation for special poverty is incompatible with the attenuated form of the crime if the economic value assessment was already used to determine that mitigation.

Parole chiave

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receiving counterfeit goods substitute penalty special poverty mitigation sentencing substitution appellate review partial annulment economic value assessment contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.
In ordine al primo motivo, è vero che la Corte non ha fornito alcuna risposta al motivo di appello volto a richiedere l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.
Art. 648, comma secondo, cod. pen.
Tuttavia, tale attenuante, in punto di diritto, non avrebbe potuto essere concessa - con conseguente inammissibilità ab origine del motivo - posto che il Tribunale aveva valutato la valenza economica dei beni contraffatti riconoscendo l'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen..
Art. 125, comma 3, cod. pen.
Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod.
art. 648 cod.pen
Tuttavia, tale attenuante, in punto di diritto, non avrebbe potuto essere concessa - con conseguente inammissibilità ab origine del motivo - posto che il Tribunale aveva valutato la valenza economica dei beni contraffatti riconoscendo l'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. N. 19744 del 26/01/2016, Sabani
Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri
266673; Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri, Rv.
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Sarr Ibra, nato in Senegal il 03/10/1960, avverso la sentenza del 16/07/2020 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. Andrea Paolo Guido, che ha chiesto l'accoglirnento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del Tribunale di Genova emessa il 26 maggio è 2017 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine ai reati di ricettazione e messa in vendita di capi di abbigliamento con marchio contraffatto.

2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:

1) vizio di motivazione per non avere la Corte fornito alcuna risposta ai motivi di appello con i quali il ricorrente lamentava la mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e la mancata applicazione di sanzioni sostitutive;

2) vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue.

1. In ordine al primo motivo, è vero che la Corte non ha fornito alcuna risposta al motivo di appello volto a richiedere l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen.. Tuttavia, tale attenuante, in punto di diritto, non avrebbe potuto essere concessa - con conseguente inammissibilità ab origine del motivo - posto che il Tribunale aveva valutato la valenza economica dei beni contraffatti riconoscendo l'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen.. E' noto il principio, ripetutamente espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, ord.

N. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673; Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri, Rv. 238508). La Corte, invece, non ha fornito alcuna risposta al motivo di appello con il quale si chiedeva l'applicazione di una sanzione sostitutiva, non potendo neanche valorizzarsi l'improprio richiamo effettuato in sentenza ad una recidiva che non risulta contestata. Sul punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

2. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto congrua la pena - stabilita in misura assai inferiore alla media edittale in ragione anche della quantità di beni sequestrati oltre che della personalità dell'imputato. La motivazione è esente da censure. Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sei. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova, Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.03.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Matilde Cammin