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Sentenza — n. 13973/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13973/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13973/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Deve premettersi che la parte civile, costituita unicamente in riferimento al reato di cui al capo 5), non costituente oggetto di ricorso, non è legittimata a partecipare al presente giudizio di legittimità, per il quale è stata erroneamente citata. Il primo motivo è fondato. Quanto affermato dal ricorrente è puntualmente verificabile in atti, ed, anche a seguito dell'ordinanza interlocutoria emessa in data 31/01/2022 e della conseguente ricezione degli a.., atti richiesti, l'intervenuta elezione di domicilio, implicitamente evocata a fondamento dell 2, citazione dell'imputato presso il difensore che si assumeva domiciliatario, non è stata rinvenuta. La fondatezza del primo motivo comporta la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 2, 4, 6, 8 e 14-bis, maturata, rispettivamente, tenuto conto dei 131 giorni di sospensione computabili (61 per il rinvio, per il legittimo impedimento di un coimputato, dell'udienza 01/03/2018 all'udienza 03/05/2018; 70 per il rinvio dell'udienza 03/05/2018 all'udienza 12/07/2018 per adesione dei difensori ad astensione forense), a partire dal 29/12/2020 (capo 2), dal 06/01/2021 (capo 4), dal 12/02/2021 (capo 6), dal 13/02/2021 (capo 8), dal 21/05/2021 (capo 14-bis).

Regesto Legislator

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art. 424 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13973/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Gli elementi già valorizzati ai fini delle dichiarazioni di responsabilità dai giudici del merito non consentono il proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito tentata estorsione azione civile azione di risarcimento danni da sequestro risarcimento alle vittime di reati furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 424 cod. pen
Isidoro Biancucci ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 3 (art. 424 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Gli elementi già valorizzati ai fini delle dichiarazioni di responsabilità dai giudici del merito non consentono il proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIANCUCCI ISIDORO nato a PALERMO il 13/09/1983 avverso la sentenza del 06/12/2019 della CORTE di APPELLO di PALERMO. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale DELIA CARDIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. VALERIO ANASTASIO, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, ed in subordine dichiararsi l'estinzione per prescrizione di tutti i reati in contestazione.

RITENUTO IN FATTO

Isidoro Biancucci ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 3 (art. 424 cod. pen.), 2 e 4 (tentata estorsione), 5 (danneggiamento aggravato), 6 (tentata estorsione), 8 (tentata estorsione, in essa assorbita la minaccia grave di cui al capo 7), 9 (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), 14-bis (furto aggravato), unificati dal vincolo della continuazione (ritenuta più grave la tentata estorsione di cui al capo 6), nonché la condanna alla pena principale ritenuta di giustizia dal Tribunale della stessa città, eliminando la sola pena accessoria.

Il ricorrente dichiara espressamente (f. 2 del ricorso) di ricorrere esclusivamente per i reati di cui ai capi 2. - 4. - 6. - 8. - 14-bis, limitatamente ai quali soltanto lamenta: I - mancata valida citazione dell'imputato per il giudizio di appello (documenta di avere tempestivamente eccepito nella prima udienza del giudizio di appello il fatto che l'imputato non avesse eletto domicilio presso il difensore, e che quindi la citazione effett4ata sulla base di questo erroneo presupposto era invalida; la Corte di appello aveva riservato la decisione, ma aveva poi omesso di sciogliere la riserva); - erronea qualificazione giuridica dei reati di cui ai capi 2. - 4. - 6. - 8. (che andrebbero qualificati come mere violenze private); - insussistenza, quanto al reato di cui al capo 14-bis, della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi 2, 4, 6, 8 e 14-bis (i soli costituenti, per espressa volontà del ricorrente, oggetto di ricorso) perché estinti per prescrizione; va conseguentemente disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena in ordine ai residui reati.

1. Deve premettersi che la parte civile, costituita unicamente in riferimento al reato di cui al capo 5), non costituente oggetto di ricorso, non è legittimata a partecipare al presente giudizio di legittimità, per il quale è stata erroneamente citata.

2. Il primo motivo è fondato. Quanto affermato dal ricorrente è puntualmente verificabile in atti, ed, anche a seguito dell'ordinanza interlocutoria emessa in data 31/01/2022 e della conseguente ricezione degli a.., atti richiesti, l'intervenuta elezione di domicilio, implicitamente evocata a fondamento dell 2, citazione dell'imputato presso il difensore che si assumeva domiciliatario, non è stata rinvenuta. La fondatezza del primo motivo comporta la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 2, 4, 6, 8 e 14-bis, maturata, rispettivamente, tenuto conto dei 131 giorni di sospensione computabili (61 per il rinvio, per il legittimo impedimento di un coimputato, dell'udienza 01/03/2018 all'udienza 03/05/2018; 70 per il rinvio dell'udienza 03/05/2018 all'udienza 12/07/2018 per adesione dei difensori ad astensione forense), a partire dal 29/12/2020 (capo 2), dal 06/01/2021 (capo 4), dal 12/02/2021 (capo 6), dal 13/02/2021 (capo 8), dal 21/05/2021 (capo 14-bis).

Gli elementi già valorizzati ai fini delle dichiarazioni di responsabilità dai giudici del merito non consentono il proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129 cod. proc. pen.

3. La predetta statuizione assorbe gli ulteriori motivi di ricorso.

4. Come anticipato, la sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi 2, 4, 6, 8 e 14-bis (i soli costituenti, per espressa volontà del ricorrente, oggetto di ricorso) perché estinti per prescrizione; va conseguentemente disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena in ordine ai residui reati, risultando estinto per prescrizione anche il reato di cui al capo 6), ritenuto dai giudici del merito il più grave tra quelli unificati dal vincolo della continuazione.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 2, 4, 6, 8 e 14-bis perché estinti per prescrizione, e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena in ordine ai residui reati. Nulla per le spese della parte civile. Così deciso, 10/03/2022 Il Consi liere estensore Il Presidente Sergi